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Document 61993TJ0450
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Commissione ° Esercizio delle competenze ° Delega di firma
(Regolamento interno della Commissione, art. 27)
2. Politica sociale ° Fondo sociale europeo ° Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale ° Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso ° Diritti della difesa delle imprese interessate ° Portata
3. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione della Commissione di ridurre il contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale
(Trattato CEE, art. 190)
1. La delega di firma all' interno di un' istituzione costituisce un atto di organizzazione interna degli uffici dell' amministrazione comunitaria. Per quanto riguarda la Commissione, essa è conforme all' art. 27 del suo regolamento interno e rappresenta il normale strumento di esercizio dei suoi poteri. Un dipendente può essere quindi autorizzato ad adottare, in nome della Commissione e sotto il suo controllo, misure di gestione o di amministrazione chiaramente definite.
2. Il rispetto dei diritti della difesa nell' ambito di qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona, il quale possa concludersi con un atto lesivo per quest' ultima, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev' essere garantito anche in assenza di norme specifiche riguardanti tale procedimento. Per il rispetto di questo principio è necessario che il destinatario di una decisione pregiudizievole sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione a suo carico per motivare la decisione controversa.
Tale è il caso dei beneficiari di un contributo concesso dal Fondo sociale europeo in relazione a un' azione di formazione professionale condotta in uno Stato membro, nell' ipotesi in cui la Commissione decida di ridurre il contributo inizialmente concesso, in considerazione del fatto che questo non venga utilizzato alle condizioni fissate nella decisione di approvazione. Infatti, la circostanza che lo Stato membro interessato sia l' unico interlocutore del Fondo e che esso sia il destinatario di un' eventuale decisione di riduzione non esclude l' instaurazione di un rapporto diretto tra la Commissione e il beneficiario, che subisce direttamente le conseguenze economiche della riduzione, essendo questo responsabile in via principale del rimborso delle somme indebitamente versate.
Conseguentemente, viola i diritti della difesa del beneficiario una decisione di riduzione adottata senza che quest' ultimo avesse ricevuto comunicazione delle relazioni sulle inchieste della Commissione in ordine alle condizioni di realizzazione delle azioni di formazione ammesse a fruire del contributo, o delle censure mosse dalla Commissione nei suoi confronti, e non fosse stato sentito dalla Commissione preliminarmente all' adozione della decisione, e nonostante il fatto che l' autorità nazionale incaricata del controllo dei dati rilevanti in materia, dopo essere stata invitata dalla Commissione a presentare le proprie osservazioni in ordine alla progettata riduzione, avesse reso noto a quest' ultimo, senza aver preventivamente interpellato il beneficiario, la sua intenzione di accettare la decisione in parola.
3. Una decisione della Commissione che riduce un contributo finanziario del Fondo sociale europeo a un' azione di formazione professionale inizialmente concesso, comportando gravi conseguenze per l' ente beneficiario, deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all' ammontare inizialmente approvato. Tale requisito di motivazione imposto dall' art. 190 del Trattato non viene soddisfatto qualora, in caso di decisione di riduzione relativa a diverse azioni condotte da vari enti, non siano specificate, per ciascuno di essi, le voci interessate dalla riduzione e non siano chiaramente indicati, in relazione a ciascuno dei richiedenti, i motivi che hanno indotto la Commissione a ridurre il contributo concesso.