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Document 61993TJ0047

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    27 ottobre 1994

    Causa T-47/93

    C

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Assunzione — Proroga del termine di validità dell'elenco degli idonei del concorso EUR/B/16 — Parere medico di inidoneità — Ricorso d'annullamento — Domanda di indennizzo»

    Testo completo in francese   II-743

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione che proroga la validità dell'elenco degli idonei del concorso EUR/B/16 nei confronti del ricorrente, nonché un indennizzo per i danni subiti.

    Esito:

    Condanna dell'istituzione al pagamento di un indennizzo e rigetto del ricorso per il resto.

    Sunto della sentenza

    Il 22 febbraio 1991 gli uffici della Commissione chiedevano la pubblicazione di un avviso di posto vacante per procedere all'assunzione del ricorrente, vincitore di un concorso generale.

    Il 24 aprile 1991 il medico di fiducia della Commissione emetteva un parere di inidoneità fisica motivato dal riscontro di un'epatite B, parere confermato il 31 maggio 1991, con riserva di un ulteriore esame, dalla commissione medica interpellata dal ricorrente.

    La Commissione, pur avendo informato il ricorrente in data 26 aprile 1991 che gli avrebbe comunicato la propria decisione circa il riconoscimento della sua idoneità fisica, non adottava alcuna decisione in relazione all'assegnazione del posto per il quale il ricorrente era stato inizialmente prescelto.

    Il 12 maggio 1992 l'interessato veniva informato del fatto che, in esito ad un nuovo esame del suo fascicolo, la commissione medica aveva emesso un parere di idoneità fisica «con riserva».

    Essendo scaduto il 30 giugno 1991 il termine di validità dell'elenco degli idonei del concorso, il ricorrente, il quale non poteva più essere chiamato ad occupare un impiego vacante, presentava il 27 maggio 1992 una domanda di risarcimento dei danni morali e materiali che avrebbe subito a causa della sua mancata assunzione motivata dagli iniziali pareri di inidoneità fisica.

    Il 16 settembre 1992 l'istituzione decideva di prorogare, nei confronti del ricorrente, la validità dell'elenco degli idonei.

    Con reclamo presentato il 21 dicembre 1992 il ricorrente contestava la legittimità sia della mancata assunzione in seguito ai pareri di inidoneità fisica sia della decisione 16 settembre 1992. Egli chiedeva inoltre il versamento delle retribuzioni che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto in qualità di bibliotecario/archivista nonché di un importo di 100000 BFR a titolo di indennizzo per il danno materiale e morale.

    Tale reclamo veniva respinto con lettera 26 aprile 1993 e il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso in data 21 luglio 1993.

    I — Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione che proroga, nei confronti del ricorrente, la validità dell'elenco degli idonei

    II Tribunale rileva anzitutto che il ricorrente, pur non appartenendo al pubblico impiego comunitario, è legittimato ad agire in forza dell'art. 179 del Trattato CE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto, poiché rivendica, in quanto vincitore di un concorso generale successivamente ritenuto inidoneo per un determinato impiego, la qualità di pubblico dipendente e acquista quindi la qualità di persona «cui si applica lo Statuto», ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto medesimo (punto 21).

    Riferimento: Tribunale 16 maggio 1994, causa T-37/93, Stagakis/Parlamento (Race. PI pag. II-451, punto 16)

    Il Tribunale rileva inoltre che l'esistenza di un atto che arreca pregiudizio, ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto, è un presupposto necessario per la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un dipendente contro un'istituzione e che solo gli atti suscettibili di incidere direttamente sulla sfera giuridica di un ricorrente costituiscono atti in grado di arrecare pregiudizio (punto 22).

    Riferimento: Tribunale 20 maggio 1994, causa T-510/93, Obst/Commissione (Race. PI pag. II-461, punto 22)

    Orbene, nei limiti in cui la decisione impugnata proroga, a beneficio del ricorrente, la validità dell'elenco degli idonei, essa apre all'interessato nuove prospettive in vista della sua assunzione e, non essendo suscettibile di incidere negativamente sui suoi diritti, non gli arreca pregiudizio. In quest'ottica il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare la decisione controversa e la domanda di annullamento va considerata irricevibile (punti 23 e 24).

    II — Sulle conclusioni dirette ad ottenere il versamento di un indennizzo

    1. Sulla rìcevibilità

    Il Tribunale ricorda anzitutto che, per il dipendente che intenda proporre un ricorso per risarcimento danni contro l'istituzione presso la quale presta servizio, il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto è diverso a seconda che il danno di cui si chiede riparazione sia stato causato da un atto che arrechi pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto ovvero da un comportamento sprovvisto del carattere di decisione. Nel primo caso, la ricevibilità del ricorso per risarcimento danni è subordinata alla condizione che l'interessato abbia proposto reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, nei termini prescritti, avverso l'atto che gli ha arrecato pregiudizio e abbia proposto ricorso entro tre mesi dal rigetto del reclamo. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo che deve necessariamente precedere il ricorso per risarcimento danni, conformemente agli artt. 90 e 91 dello Statuto, comporta due fasi, vale a dire, in primo luogo, una domanda e, in seguito, un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di tale domanda (punto 30).

    Riferimento: Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Race. PI pag. II-481, punto 29)

    Il Tribunale constata che il procedimento amministrativo, applicabile nel caso di specie in mancanza di una decisione relativa al posto per il quale il ricorrente era stato inizialmente prescelto, si è svolto regolarmente. Ne consegue che la domanda di indennizzo va dichiarata ricevibile poiché il presente ricorso è stato proposto nei termini prescritti dallo Statuto, contrariamente a quanto ha sostenuto la Commissione (punti 32 e 37).

    Infatti il ricorrente, essendosi reso conto il 12 maggio 1992, al momento in cui ha avuto conoscenza del parere di idoneità «con riserva», che ogni sua possibilità di venire assunto era stata vanificata per effetto dei pareri iniziali di inidoneità fisica, ha presentato, il 27 maggio 1992, una domanda di indennizzo seguita, il 21 dicembre 1992, da un reclamo avverso la decisione 16 settembre 1992. Benché il detto reclamo non contenesse un riferimento esplicito alla domanda di indennizzo, esso era sostanzialmente diretto contro il rigetto implicito della stessa risultante dalla decisione 16 settembre 1992, fermo restando che il contenuto sia della domanda sia del reclamo dev'essere interpretato e valutato dall'amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione bene attrezzata deve mostrare nei confronti dei suoi amministrati. In ogni caso, una decisione implicita di rigetto della domanda di indennizzo era stata adottata il 27 settembre 1992 (punti 34-36).

    Riferimento: Cone 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione (Race. pag. 585, punto 47)

    2. Nel merito

    La visita medica di cui all'art. 33 dello Statuto ha lo scopo di consentire all'istituzione interessata di determinare se, dal punto di vista del suo stato di salute, il candidato sia capace di assolvere tutti gli obblighi che potrebbero incombergli, tenuto conto della natura delle sue mansioni. Il Tribunale rileva in proposito che lo Statuto attribuisce al medico di fiducia e, se del caso, alla commissione medica la valutazione di tutte le questioni di ordine sanitario. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale del Tribunale non può estendersi alle valutazioni cliniche propriamente dette, che devono essere considerate definitive qualora siano state poste in essere in condizioni regolari. Tale sindacato può invece riguardare la regolarità del procedimento seguito in occasione della visita medica, in particolare allorché è stata interpellata la commissione medica, nonché la regolarità dei pareri emessi, per verificare se essi contengano una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali si basano le loro conclusioni e se esista un nesso comprensibile tra gli accertamenti operati e le conclusioni cui essi pervengono (punti 46 e 47).

    Riferimento: Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Race, pag. II-367, punto 75)

    Benché lo stato di salute del ricorrente non gli causasse alcun disturbo tale da impedirgli l'assolvimento degli obblighi che potrebbero incombergli nell'ambito delle sue mansioni, la commissione medica lo ha giudicato inidoneo ritenendo che il decorso della sua malattia non si fosse ancora concluso. Sebbene un parere di inidoneità possa fondarsi sulla previsione, clinicamente fondata, di disturbi futuri, in grado di mettere a repentaglio, in un futuro prevedibile, lo svolgimento normale delle mansioni prospettate, non è questo il caso nella fattispecie presente, poiché la commissione medica ha riconsiderato il giudizio di inidoneità precedentemente espresso non già in base allo stato di salute del ricorrente, il quale non ha subito mutamenti, bensì in seguito ad un nuovo esame della sua situazione, alla luce in particolare dell'esito degli esami clinici epatici e del parere emesso da un medico esterno. Ne consegue che i due pareri di inidoneità emessi nel maggio 1991 sono viziati da un errore manifesto di valutazione (punti 48-50).

    Riferimento: X/Commissione, citata, punto 45

    Poiché il ricorrente sarebbe stato assunto per l'impiego considerato qualora non fosse stato dichiarato inidoneo dal punto di vista fisico, il Tribunale considera che i pareri medici erronei abbiano privato il ricorrente della possibilità di essere assunto. Inoltre la Commissione, decidendo di procedere alla copertura del posto prima che la commissione medica pronunciasse il parere di idoneità «con riserva» o, quanto meno, omettendo di adottare, contrariamente a quanto aveva preannunciato, una decisione impugnabile in ordine all'assunzione del ricorrente, ha privato quest'ultimo di ogni possibilità di assunzione (punto 53).

    Poiché la perdita di una possibilità può costituire un danno risarcibile, il Tribunale ritiene equo stimare la misura dell'indennizzo in 500000 BFR (punti 54 e 55).

    Riferimento: Tribunale 17 marzo 1993, causa T-13/92, Moat/Commissione(Racc. pag. II-287)

    Dispositivo:

    1)

    La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 500000 BFR a titolo di indennizzo.

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

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