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Document 61993TJ0035

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    28 aprile 1994

    Causa T-35/93

    Vincent Cucchiara e altri

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Tariffatori di un ufficio liquidatore del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee — Inquadramento nella categoria C — Impiego rientrante, secondo i ricorrenti, nella categoria B»

    Testo completo in francese   II-413

    Oggetto:

    Ricorso avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione amministrativa dei tariffatori inquadrati nella categoria C e addetti a un ufficio liquidatore del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    I ricorrenti, dipendenti della categoria C della Commissione, sono tariffatori presso un ufficio liquidatore del regime comune. A tal titolo, essi sono preposti all'esame, al controllo e alla tariffazione delle domande di rimborso delle spese mediche sostenute dai beneficiari del regime comune.

    Gli uffici liquidatori hanno il compito, in particolare, di ricevere e di liquidare le domande di rimborso delle spese mediche e di effettuare i relativi pagamenti. Questi sono disposti e controllati dalla Commissione a norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 1990, L 70, pag. 1) e i cui arti. 40-46 contengono la disciplina della materia.

    Ai sensi dell'art. 4 delle norme interne della Commissione sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, possono essere consentite subdelegazioni in materia di liquidazione delle spese, di ordinazione dei pagamenti e di emissione di ordini di riscossione solo a dipendenti delle categorie A e B.

    Ogni ricorrente ha proposto una domanda tipo, sostenendo che, in violazione dell'art. 41 del regolamento finanziario e dell'art. 4 delle norme interne, gli erano stati assegnati compiti riservati esclusivamente a dipendenti delle categorie A e B. I ricorrenti chiedevano la conferma scritta che essi erano tenuti a svolgere compiti per i quali non era stata loro legittimamente conferita, e né poteva esserlo, nessuna subdelegazione, la cessazione di tale situazione irregolare nonché l'organizzazione di un concorso interno per il passaggio dalla categoria C alla categoria B.

    La Commissione respingeva tali domande adducendo come motivazione che la tariffazione è attività preparatoria alla liquidazione ai sensi del regolamento finanziario e contempla pertanto mansioni esecutive di categoria C.

    I - Sulla ricevibilità

    1. Per quanto riguarda il regolare svolgimento del procedimento precontenzioso previsto dagli arti. 90 e 91 dello Statuto

    Essendo i presupposti di ricevibilità di un ricorso di ordine pubblico, il Tribunale ha esaminato d'ufficio tale punto (punto 15).

    Riferimento: Corte 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/Stato belga (Race. pag. 1095, in particolare pag. 1115); Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, Sig.ra B./Commissione (Race. pag. II-761, punto 13)

    Se un dipendente può chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti, egli non può per questo eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione non impugnata nei termini. Ciò non si è però verificato nel caso di specie in quanto i ricorrenti si sono avvalsi di elementi nuovi atti a modificare in modo sostanziale i presupposti delle decisioni relative al loro inquadramento e assegnazione iniziali e tali da giustificare la presentazione di domande di riesame (punti 15 e 16).

    Riferimento: Corte 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (Race. pag. 3027, punto 14)

    2. Per quanto riguarda l'oggetto delle conclusioni del ricorso

    Il Tribunale respinge l'eccezione di irricevibilità che la Commissione trae dall'oggetto delle conclusioni del ricorso, secondo cui il giudice non sarebbe competente a rivolgere ingiunzioni all'amministrazione. Avendo i ricorrenti chiesto l'annullamento della decisione di rigetto della loro domanda di regolarizzazione, che in effetti prevedeva l'adozione di una serie di provvedimenti precisi da parte della Commissione, spetterà infatti a quest'ultima, ai sensi dell'art. 176, primo comma, del Trattato CE, adottare, in caso di annullamento, i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza, senza che il giudice possa, eccedendo la sua competenza, rivolgere ingiunzioni dirette all'istituzione (punti 17 e 20).

    Riferimento: Corte 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Race. pag. 1971, punto 24); Corte 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyctt/Commissione (Race. pag. 1991, punto 19)

    3. Per quanto riguarda il motivo unico di ricorso

    Secondo il Tribunale, l'assenza nell'atto introduttivo di un esplicito riferimento alla norma o al principio di diritto la cui violazione costituisca un motivo del ricorso non può, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, rendere irricevibile il ricorso in quanto l'argomentazione svolta dai ricorrenti consente all'istituzione di difendere efficacemente i propri interessi e al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato (punto 26).

    Riferimento: Corte 15 dicembre 1966, causa 62/65, Serio/Commissione (Race. pag. 758, in particolare pag. 768); Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione (Race, pag. 533, punto 4); Tribunale 7 maggio 1991, causa T-18/90, Jongen/Commissione (Race, pag. II-187,; punto 13); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Race. PI pag. II-105, punto 67)

    Peraltro, per stabilire il livello delle mansioni svolte dai ricorrenti occorre prendere in considerazione qualsiasi fattore rilevante, ivi comprese le disposizioni richiamate del regime comune, del regolamento finanziario e delle norme interne della Commissione. Queste ultime pertanto non presentano, contrariamente alle allegazioni della Commissione, un carattere puramente interno ed estraneo al contenzioso del personale (punto 28).

    II - Nel merito

    Atteso che i ricorrenti non hanno mai asserito che il normale espletamento delle loro mansioni preveda l'emissione di ordini di pagamento, costituenti ordinazioni nell'accezione tecnica del termine di cui agli arti. 43 e 44 dei regolamento finanziario, né che su di loro incomba la responsabilità disciplinare e pecuniaria che caratterizza il posto di ordinatore, il Tribunale ne deduce che la valutazione del livello delle mansioni dei ricorrenti va effettuata tenendo conto del fatto che i compiti d'ordinazione non rientrano in dette mansioni (punto 45).

    Per quanto concerne i compiti di liquidazione, il Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno mai asserito di procedere regolarmente al controllo dell'effettiva spettanza dei diritti al rimborso, in applicazione dell'art. 40 del regolamento finanziano. Inoltre, ai sensi dell'art. 41, n. 2, del regolamento finanziario, l'ordinatore può far eseguire l'esame dei documenti giustificativi ad altri dipendenti posti sotto la sua responsabilità finanziaria e disciplinare, a condizione di effettuare quanto meno delle verifiche a campione. Siffatta organizzazione del lavoro non può quindi di per sé avere l'effetto di attribuire lo status di ordinatore a chi procede materialmente all'esame in questione, a prescindere dall'eventuale autonomia di cui ogni tariffatore disponga di fatto nello svolgimento dei suoi compiti (punti 46 e 47).

    Il resoconto dell'esame effettuato da una società di consulenza privata di gestione e organizzazione, fatto valere dai ricorrenti, non contiene nessuna constatazione di fatto che consenta di stabilire che i compiti dei ricorrenti, oltrepassando il quadro giuridico tracciato dal regolamento finanziario, abbiano acquisito il carattere di funzioni di liquidazione e di ordinazione (punto 49).

    Il Tribunale disconosce la valenza probatoria attribuita dai ricorrenti al rapporto informativo di uno di loro. Infatti, la mansione inserita in tale rapporto dall'interessato per cui «l'impegno di spesa, l'accertamento dei crediti e la liquidazione delle spese si effettuano in base alle disposizioni del regolamento finanziario» riflette l'apprezzamento soggettivo del dipendente scrutinato in merito ai compiti assegnatigli e non può essergli riconosciuto un carattere obiettivo, pur non essendo stata contraddetta dagli organismi competenti della Commissione (punto 52).

    Considerato che i ricorrenti non hanno dimostrato di trovarsi in una posizione amministrativa irregolare, il motivo unico va pertanto respinto.

    Dispositivo:

    Il ricorso è respinto.

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