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Document 61993TJ0032

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso ° Ricorso divenuto privo di oggetto ° Non luogo a statuire

    (Trattato CEE, art. 175)

    2. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione della Commissione di rivolgere ad uno Stato membro una decisione in materia di osservanza delle norme sulla concorrenza da parte delle imprese pubbliche ° Obbligo di agire ° Insussistenza ° Irricevibilità

    (Trattato CEE, artt. 90, n. 3, e 175)

    3. Concorrenza ° Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti speciali o esclusivi ° Competenze della Commissione nell' ambito del suo dovere di sorveglianza ° Potere discrezionale ° Obbligo di agire imposto alla Commissione ° Insussistenza

    (Trattato CEE, art. 90)

    Massima

    1. Nel caso in cui, nell' ambito di un ricorso per carenza, l' atto la cui omissione costituisce oggetto della lite sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, il ricorso diviene privo di oggetto e quindi non vi è più luogo a statuire.

    2. Un' impresa non è legittimata a proporre un ricorso per carenza contro la Commissione per il motivo che, nonostante la domanda che essa le ha rivolto, tale istituzione si sia astenuta dal far uso dei poteri conferitile dall' art. 90, n. 3, del Trattato.

    Infatti, in primo luogo, il ricorso per carenza previsto dall' art. 175 del Trattato è subordinato all' esistenza di un obbligo incombente all' istituzione interessata, di modo che l' asserita astensione sia in contrasto con il Trattato. Orbene, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone la Commissione per quanto riguarda il controllo dell' osservanza delle norme in materia di concorrenza da parte delle imprese pubbliche, ciò non avviene nel caso in cui tale istituzione si astenga dal rivolgere ad uno Stato membro una decisione in materia.

    In secondo luogo e per di più, gli atti che possono essere adottati in base all' art. 90, n. 3, hanno per destinatari gli Stati membri, di guisa che, sulla sua qualità di terzo rispetto all' atto che la Commissione ha assertivamente omesso di adottare, l' impresa può considerarsi soddisfare il presupposto dell' essere individualmente interessata soltanto qualora l' atto la colpisca a motivo di determinate caratteristiche che le sono peculiari o di una situazione di fatto che la contraddistingua rispetto a chiunque altro e, quindi, la identifichi alla stregua dei destinatari.

    Orbene, questa necessaria individualizzazione non risulta, in mancanza di circostanze specifiche, dal semplice fatto che l' impresa sia presente sul mercato in cui un atto può pregiudicare le condizioni di concorrenza. Nel caso di un atto adottato in base all' art. 90, n. 3, tale individuazione non è consentita nemmeno dal fatto che l' atto sia stato emanato a seguito di una domanda dell' impresa, giacché siffatta domanda non può considerarsi rientrare nell' esercizio di poteri procedurali ad essa spettanti, dato che i poteri conferiti agli operatori dai regolamenti nn. 17 e 19/63 si riferiscono solo all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Né, da ultimo, essa è consentita dalla partecipazione dell' impresa all' inchiesta che ha preceduto l' adozione dell' atto, giacché tale partecipazione non può legittimare l' impresa stessa ad impugnare un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, non la riguarda individualmente.

    Infine, l' intervento della Commissione in forza dei poteri conferitile dall' art. 90, n. 3, ammesso che abbia luogo, può assumere la forma non già esclusivamente di una decisione, ma anche di una direttiva, la quale è un atto normativo di portata generale rivolto agli Stati membri e di cui i singoli non possono esigere l' adozione.

    3. In materia di applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza alle imprese pubbliche e alle imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti speciali o esclusivi, l' art. 90, n. 3, del Trattato assegna alla Commissione il compito di vigilare sull' osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti, per quanto riguarda le imprese considerate, e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo, per quanto necessario, alle condizioni e con gli strumenti giuridici da esso previsti. Come risulta dalla succitata disposizione e dalla struttura complessiva dell' art. 90, il potere di sorveglianza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza, implica automaticamente l' esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di tale istituzione. Tale potere discrezionale è tanto più ampio in quanto, da una parte, la Commissione, ai sensi dell' art. 90, n. 2, deve tener conto, nell' esercitarlo, delle esigenze inerenti al compito specifico delle imprese interessate e, dall' altra, le autorità degli Stati membri, dal canto loro, possono disporre, in taluni casi, di un potere discrezionale altrettanto ampio per disciplinare talune materie che possono rientrare nell' ambito d' attività delle suddette imprese.

    Di conseguenza, l' esercizio del potere di valutare la compatibilità dei provvedimenti con le norme del Trattato, conferito alla Commissione dall' art. 90, n. 3, dello stesso Trattato, non è accompagnato dall' obbligo di intervenire.

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