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Document 61993TJ0024

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Trasporti - Trasporti marittimi - Regole di concorrenza - Esenzione per categoria - Interpretazione restrittiva - Esenzione degli accordi di ripartizione dei viaggi tra i membri di una conferenza marittima - Portata

(Trattato CE, art. 85, n. 3; regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 3)

2 Concorrenza - Posizione dominante - Posizione dominante collettiva - Nozione - Conferenza marittima

[Trattato CE, art. 86; regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 1, n. 3, lett. b)]

3 Concorrenza - Posizione dominante - Esistenza - Detenzione di quote di mercato estremamente rilevanti - Indizio generalmente sufficiente

(Trattato CE, art. 86)

4 Concorrenza - Posizione dominante - Obblighi incombenti all'impresa in posizione dominante - Uso ragionevole di un diritto di veto in relazione all'accesso di terzi al mercato

(Trattato CE, art. 86)

5 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Comunicazione degli addebiti

6 Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Risultato atteso non realizzato - Irrilevanza

(Trattato CE, art. 86)

7 Trasporti - Trasporti marittimi - Regole di concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Divieto assoluto - Mancanza di esenzione ai sensi del regolamento n. 4056/86

(Trattato CE, art. 86; regolamento del Consiglio n. 4056/86)

8 Trasporti - Trasporti marittimi - Regole di concorrenza - Applicabilità dell'art. 85 a contratti di fedeltà di una conferenza marittima - Presupposti - Poteri della Commissione

(Trattato CE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 5, nn. 2 e 7)

9 Trasporti - Trasporti marittimi - Regole di concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Conferenza marittima - Contratti di fedeltà al 100% imposti unilateralmente, comprensivi delle vendite fob, con liste nere di caricatori infedeli

(Trattato CE, art. 86)

10 Concorrenza - Intese - Posizione dominante - Pregiudizio del commercio fra Stati membri - Criteri di valutazione

(Trattato CE, artt. 85 e 86)

11 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Intenzionalità dell'infrazione - Gravità dell'infrazione - Pratica attuata da una conferenza marittima in posizione dominante per estromettere un concorrente dal mercato

(Trattato CE, art. 86)

12 Concorrenza - Ammende - Imputabilità del comportamento di una conferenza marittima ai suoi membri - Importo - Fissazione in funzione del grado di partecipazione dei membri - Ammissibilità

13 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Volume d'affari globale dell'impresa interessata - Volume d'affari realizzato con le merci oggetto dell'infrazione - Presa in considerazione rispettiva

[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 4056/86, art. 19]

14 Ricorso d'annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione

15 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Decisione che infligge un'ammenda per violazione delle regole di concorrenza - Tasso degli interessi di mora - Inclusione

Massima

16 Tenuto conto del principio generale che vieta le intese anticoncorrenziali, sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, le disposizioni di carattere derogatorio inserite in un regolamento di esenzione per categoria non possono essere interpretate estensivamente. Ciò deve valere anche per le disposizioni del regolamento n. 4056/86 che esonerano taluni accordi dal divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché l'art. 3 del regolamento costituisce un'esenzione per categoria ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

Di conseguenza, l'art. 3, lett. c), del regolamento n. 4056/86, relativo al coordinamento o alla ripartizione dei viaggi o degli scali «fra membri della conferenza», non può essere applicato ad accordi di ripartizione tra conferenze marittime, tanto più che l'esenzione ha ad oggetto gli accordi intesi in primo luogo a perseguire la fissazione di tariffe in comune.

17 L'art. 86 del Trattato è applicabile a situazioni in cui più imprese occupano, insieme, una posizione dominante sul mercato pertinente. Per accertare l'esistenza di una tale posizione, occorre che le imprese interessate siano sufficientemente legate tra loro per adottare una linea d'azione comune sul mercato.

Tale può essere il caso di compagnie marittime che, grazie alle strette relazioni che intrattengono tra loro nell'ambito di una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, sono in grado, tutte assieme, di attuare in comune sul mercato pertinente pratiche tali da costituire comportamenti unilaterali.

18 L'esistenza di una posizione dominante può risultare da diversi fattori che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti. Tuttavia, salvo circostanze eccezionali, quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé la prova dell'esistenza di una posizione dominante.

19 L'art. 86 del Trattato pone a carico di un'impresa in posizione dominante, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Rientra quindi nelle previsioni dell'art. 86 qualsiasi comportamento di un'impresa in posizione dominante atto ad ostacolare il mantenimento o lo sviluppo del grado di concorrenza su un mercato nel quale, proprio in conseguenza del fatto che vi opera tale impresa, il grado di concorrenza sia già sminuito.

Infine, se l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che si trova in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e se detta impresa ha la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso.

Un'impresa in posizione dominante che goda di un diritto di esclusiva, con possibilità di deroghe soggette alla sua approvazione, è tenuta a fare un uso ragionevole del diritto di veto riconosciutole dall'accordo in relazione all'accesso di terzi al mercato. Non fa un uso ragionevole del suo diritto di veto un'impresa che, nell'ambito di un piano volto a estromettere l'unico concorrente dal mercato, intraprenda azioni finalizzate al rigoroso rispetto dei suoi diritti.

20 La decisione che accerta un'infrazione alle norme sulla concorrenza non deve essere necessariamente una copia della comunicazione degli addebiti.

21 Qualora una o più imprese in posizione dominante attuino effettivamente una pratica il cui fine sia l'estromissione di un concorrente, il fatto che il risultato atteso non si realizzi non è sufficiente ad escludere la qualifica di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

22 L'abuso di posizione dominante non può fruire di alcuna esenzione ai sensi dell'art. 86 del Trattato e la concessione di una esenzione mediante un atto di diritto derivato non può, in considerazione dei principi che disciplinano la gerarchia delle norme, derogare a questa disposizione, così che il regolamento n. 4056/86 non può essere interpretato nel senso che prevede tale esenzione, tanto più che l'art. 8, n. 1, del regolamento dispone che è vietato l'abuso di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, senza che a tal fine sia richiesta una precedente decisione.

23 In presenza di un'infrazione all'art. 85 del Trattato discendente dalla non conformità dei contratti di fedeltà di una conferenza marittima agli obblighi enunciati all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4056/86, la Commissione può, ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento, raccomandare ai membri della conferenza di conformare i termini dei loro contratti di fedeltà a detti obblighi.

24 Costituisce abuso di posizione dominante da parte di un'impresa il fatto di imporre unilateralmente ai caricatori contratti di fedeltà al 100%, comprensivi delle vendite fob, e di redigere una «lista nera» dei caricatori infedeli al fine di sanzionarli. Una simile pratica, considerata nel suo insieme, ha per effetto di limitare la libertà degli utenti e, di conseguenza, di incidere sulla posizione concorrenziale dei concorrenti.

25 Un accordo tra imprese, così come, d'altronde, un abuso di posizione dominante, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati. Così, in particolare, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato il commercio tra Stati membri in misura rilevante; è sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto.

Accordi tra conferenze marittime che hanno lo scopo di vietare ai membri di una conferenza marittima di esercire, come armatori indipendenti, una linea in partenza da porti comunitari corrispondente alla zona di un'altra conferenza marittima parte dell'accordo, hanno lo scopo di operare un'ulteriore compartimentazione del mercato dei servizi di trasporto marittimo proposti da imprese comunitarie, e sono così atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Inoltre, detti accordi sono idonei a pregiudicare direttamente la concorrenza nel mercato comune, da un lato, tra i porti della Comunità considerati dagli accordi stessi, modificando la loro zona di attrazione, dall'altro, tra le attività situate in tali zone di attrazione.

In relazione alle pratiche abusive considerate dall'art. 86 del Trattato, per stabilire se il commercio tra Stati membri possa essere pregiudicato dall'abuso di una posizione dominante si devono prendere in considerazione le conseguenze che ne derivano per la struttura della concorrenza effettiva nel mercato comune. Di conseguenza, delle pratiche con le quali un gruppo di imprese cerca di eliminare dal mercato il principale concorrente stabilito nel mercato comune sono, per natura, atte a pregiudicare la struttura della concorrenza nel mercato comune e, quindi, a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Inoltre, tali pratiche delle compagnie marittime sono idonee a influenzare indirettamente la concorrenza, allo stesso modo degli accordi tra le conferenze di cui esse sono membri.

26 In sede di determinazione dell'importo di un'ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza, dev'essere considerata violazione grave e intenzionale dell'art. 86 del Trattato l'attuazione, da parte di una conferenza marittima che detenga una posizione dominante, di una pratica abusiva diretta a estromettere l'unico concorrente presente sul mercato.

27 Difettando una conferenza marittima di personalità giuridica, la Commissione, avendo indirizzato una comunicazione degli addebiti a ciascuno dei membri di questa, ha il potere, ove constati una violazione delle norme sulla concorrenza del Trattato, di infliggere un'ammenda direttamente ai membri della conferenza piuttosto che alla conferenza stessa. Ciò vale anche nel caso in cui le comunicazioni degli addebiti menzionino la sola possibilità di infliggere un'ammenda alla conferenza, poiché i membri della conferenza non possono ignorare di correre il rischio che un'eventuale ammenda venga inflitta ad essi anziché alla conferenza.

Ciò considerato, la Commissione non viola il principio della parità di trattamento fissando l'importo delle ammende da infliggere ai diversi membri della conferenza in funzione del loro grado di partecipazione all'infrazione, anziché della loro quota di introiti.

28 Per quanto riguarda la presa in considerazione del volume d'affari dell'impresa che ha commesso l'infrazione ai fini della determinazione dell'ammenda da infliggere per aver violato le norme sulla concorrenza, è consentito, sia nell'ambito dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, sia in quello dell'art. 19 del regolamento n. 4056/86, tenere conto sia del volume d'affari dell'impresa, che costituisce un'indicazione, anche se solo approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di quest'ultima e della sua potenza economica, sia del fatturato delle merci che costituiscono oggetto dell'infrazione, ed è quindi idoneo a dare un'indicazione dell'ampiezza di quest'ultima.

29 Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati. Ciò non si verifica qualora la Commissione, determinando l'importo dell'ammenda inflitta a un armatore, prenda in considerazione l'ammenda inflitta qualche mese prima a un'altra impresa del settore dei trasporti marittimi, garantendo così la coerenza dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza.

30 Il destinatario di una decisione che infligge un'ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza è legittimato a contestare dinanzi al giudice comunitario, mediante ricorso d'annullamento, la fissazione del tasso di interessi di mora dovuti dall'impresa interessata.

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