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Document 61993TJ0003
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti - Dichiarazione imputabile alla Commissione secondo cui un' operazione di concentrazione esula dalla sfera di applicazione della disciplina comunitaria
(Trattato CEE, art. 173)
2. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti - Atto concretatosi in forma inconsueta - Inclusione
(Trattato CEE, art. 173)
3. Ricorso d' annullamento - Ricorso proposto da un terzo avverso una dichiarazione della Commissione secondo cui un' operazione di concentrazione esula dalla sfera di applicazione della disciplina comunitaria - Ricevibilità, nonostante la possibilità per il terzo di intimare alla Commissione di esigere la notifica dell' operazione
(Trattato CEE, artt. 173 e 175)
4. Ricorso d' annullamento - Atto impugnabile e diniego di modifica del medesimo - Possibilità di proporre il ricorso sia nei confronti dell' uno sia nei confronti dell' altro
(Trattato CEE, art. 173)
5. Ricorso d' annullamento - Autonomia rispetto all' utilizzazione dei rimedi giurisdizionali nazionali
(Trattato CEE, art. 173)
6. Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Dichiarazione della Commissione relativa all' inapplicabilità della disciplina comunitaria a un' operazione di concentrazione - Ricorso di un operatore economico in situazione di concorrenza con i partecipanti all' operazione - Ricevibilità
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
7. Concorrenza - Concentrazioni - Concentrazione avente dimensione comunitaria - Nozione - Cifra d' affari rilevante - Attività che costituisce effettivamente oggetto dell' operazione
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 1 e 5, n. 2)
8. Concorrenza - Concentrazioni - Esercizio da parte della Commissione delle sue competenze ai sensi dell' art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 - Portata del sindacato giurisdizionale
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 2)
9. Atti delle istituzioni - Procedimento di elaborazione - Obbligo di procedere sistematicamente a consultazioni - Insussistenza
1. Per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell' art. 173 del Trattato, occorre tener conto della loro sostanza. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione di annullamento i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sull' interesse di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.
Nell' ambito del controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese disposto dal regolamento n. 4064/89, una dichiarazione del portavoce del commissario competente in materia di concorrenza, emessa a nome della Commissione, secondo la quale un' operazione di concentrazione progettata tra due imprese esula dalla sfera d' applicazione del regolamento suddetto in quanto non presenta una dimensione comunitaria ai sensi dell' art. 1 del regolamento medesimo, può costituire oggetto di ricorso per annullamento.
Infatti, la decisione resa pubblica in tal modo, adottata dalla Commissione dopo aver verificato la propria competenza nei confronti dell' operazione progettata, produce effetti giuridici:
- nei confronti degli Stati membri, in quanto, da un lato, essa ha l' effetto di confermare con certezza la competenza degli Stati membri, il cui territorio sia più specificamente interessato, a valutare l' operazione di concentrazione alla luce della loro propria disciplina normativa nazionale e, dall' altro, ha fugato qualsiasi incertezza relativa al ricorrere dei presupposti per l' applicazione, da parte di uno o più Stati membri, delle disposizioni dell' art. 22, n. 3, del regolamento;
- nei confronti delle imprese che hanno posto in essere l' operazione di concentrazione, in quanto essa ha avuto per effetto di sollevare le dette imprese dall' onere di notificare alla Commissione l' operazione in questione, ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento, e di consentire loro l' immediata realizzazione del loro progetto;
- nei confronti dei concorrenti, i quali possono vedere la loro posizione sul mercato direttamente alterata dalla realizzazione dell' operazione.
2. Poiché la scelta della forma non può modificare la natura di un atto di un' istituzione, essendo la forma in cui l' atto è adottato in linea di massima irrilevante ai fini della possibilità di impugnarlo con un' azione di annullamento, la circostanza che un atto rivesta una forma inconsueta, in quanto non esista alcun documento scritto a parte il resoconto effettuato da un terzo, e non abbia formato oggetto di regolare notifica, non osta alla proposizione di un ricorso per annullamento, ove sia certo che l' atto ha prodotto effetti giuridici in capo ai terzi. Tale è il caso di una dichiarazione resa a nome di un membro della Commissione, riferita da un' agenzia di stampa.
3. Benché sia possibile per un terzo, venuto a conoscenza di contatti informali intervenuti, nell' ambito del controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese disposto dal regolamento n. 4064/89, tra un' impresa e la Commissione, intimare a quest' ultima di obbligare l' impresa alla formale notifica dell' operazione progettata, in modo da consentirgli vuoi un ricorso per carenza, in caso di inerzia della Commissione, vuoi un ricorso per annullamento, in caso di diniego opposto da quest' ultima, tale rimedio non è preclusivo di altri rimedi e, in particolare, non rende irricevibile un ricorso per annullamento proposto direttamente contro la dichiarazione resa pubblica dalla Commissione, secondo la quale la progettata concentrazione esula dalla sua competenza. La proposizione di un tale ricorso può infatti giustificarsi sia dal punto di vista dell' economia dei mezzi procedurali sia da quello dell' efficacia del controllo giurisdizionale.
4. Nell' ipotesi in cui, nell' ambito delle proprie competenze ai sensi del regolamento n. 4064/89, la Commissione abbia, in riferimento ad un progetto di concentrazione, reso nota la propria valutazione secondo la quale l' operazione in parola esula dalla sua competenza, un terzo è legittimato a proporre direttamente un ricorso per annullamento avverso la suddetta valutazione, anziché contro il rifiuto, opposto all' interessato, di modificarla o di revocarla.
5. L' esistenza di rimedi giurisdizionali eventualmente esperibili dinanzi al giudice nazionale non è circostanza atta ad escludere la possibilità di impugnare direttamente dinanzi al giudice comunitario, in forza dell' art. 173 del Trattato, la legittimità di un atto adottato da un' istituzione comunitaria. Ciò deve a maggior ragione valere allorché, come accade in materia di operazioni di concentrazione tra imprese, il controllo operato alla stregua delle normative nazionali non può essere equiparato, quanto alla sua portata e ai suoi effetti, a quello esercitato dalle istituzioni comunitarie.
6. Una dichiarazione della Commissione, ai termini della quale un progetto di concentrazione tra imprese non presenta dimensione comunitaria ed esula pertanto dalla sua competenza ai sensi del regolamento n. 4064/89, consente, de jure e de facto, l' immediata realizzazione dell' operazione progettata ed è conseguentemente idonea a determinare una modificazione immediata della situazione del mercato o dei mercati considerati, modificazione che non dipende quindi dalla mera volontà delle parti. Per ciò stesso, essa riguarda direttamente gli operatori del mercato o dei mercati considerati, i quali vengono peraltro ad essere privati delle prerogative procedurali delle quali avrebbero potuto valersi in forza dell' art. 18, n. 4, del regolamento, nel caso in cui l' operazione, ritenuta essere di "dimensione comunitaria", fosse stata assoggettata all' obbligo di notificazione.
Siffatta dichiarazione riguarda individualmente un' impresa operante sul medesimo mercato delle imprese che hanno posto in essere l' operazione di concentrazione quando tale impresa veda la propria posizione sul mercato in parola alterata in modo specifico, per il fatto che uno dei suoi concorrenti rafforzi in modo sostanziale la propria posizione.
7. Dall' analisi dell' art. 1 del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, come pure della struttura generale dell' art. 5, emerge che il legislatore comunitario ha inteso far sì che la Commissione intervenga solo quando la progettata operazione raggiunga una determinata rilevanza economica, atta a conferirle dimensione comunitaria. Ai fini della valutazione della dimensione dell' operazione progettata, in caso di acquisizione parziale di un' impresa, occorre prendere in considerazione, avuto riguardo alla finalità dell' art. 5, n. 2, che è quella di determinare la reale dimensione dell' operazione di concentrazione, il solo giro d' affari relativo alle parti dell' impresa effettivamente acquisite. Infatti, le nozioni di "cessione parziale" e "cessazione parziale" delle attività sono equiparabili in quanto entrambe consentono di valutare con esattezza l' oggetto, l' entità e la portata della concentrazione progettata.
8. Non spetta al giudice, nell' ambito di ricorsi per annullamento, surrogare la propria valutazione a quella della Commissione e statuire sul punto se quest' ultima, anziché prendere atto del fatto che una delle imprese partecipanti ad un progetto di concentrazione si era impegnata alla dismissione di parte delle attività prima della realizzazione dell' operazione, dovesse imporre una tale cessazione di attività avvalendosi dell' art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, specie ove si consideri che questa disposizione del regolamento riguarda l' esame di merito della compatibilità della concentrazione progettata con il mercato comune, esame al quale la Commissione procede in presenza di un' operazione preventivamente notificata.
9. Pretendere che la Commissione espleti una formalità di consultazione implicherebbe sottoporla ad un irrigidimento formalistico eccessivo, qualora né le norme vigenti in materia né alcun principio giuridico generale impongano all' istituzione siffatto obbligo di consultazione.