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Document 61993CJ0430

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Diritto comunitario ° Effetto diretto ° Diritti dei singoli ° Tutela da parte dei giudici nazionali ° Ricorso giurisdizionale ° Modalità procedurali nazionali ° Presupposti di applicazione ° Valutazione d' ufficio di un motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto comunitario ° Limiti ° Principio dispositivo nel giudizio civile

    (Trattato CEE, artt. 3, f), 5, 85, 86, 90 e 177)

    Massima

    In un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente, è compito del giudice nazionale applicare disposizioni comunitarie vincolanti quali gli artt. 3, lett. f), 85, 86 e 90 del Trattato, anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione non le abbia invocate, nel caso in cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione.

    Infatti, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art. 5 del Trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto.

    Tuttavia, il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d' ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l' esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all' applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda.

    Infatti, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario. Una norma di diritto nazionale che impedisce l' applicazione del procedimento contemplato dall' art. 177 del Trattato dev' essere sotto tale profilo disapplicata.

    Ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione del diritto comunitario dev' essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell' insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

    A questo proposito, il principio di diritto nazionale secondo il quale l' iniziativa di un processo civile spetta alle parti, e il giudice può agire d' ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso, attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi.

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