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Document 61993CJ0341

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Domanda riconvenzionale ° Nozione ° Domanda mirante ad ottenere un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell' attore originario ° Eccezione diretta alla compensazione del credito vantato dall' attore con un credito del convenuto ° Esclusione

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 6, punto 3)

    Massima

    L' art. 6, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all' adesione della Repubblica ellenica, ha come oggetto l' enunciazione delle condizioni sussistendo le quali un giudice è competente a statuire su di una domanda diretta ad un provvedimento di condanna distinto. Pertanto, si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere tali provvedimenti. Esso non riguarda la situazione in cui un convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.

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