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Document 61993CJ0316

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Questione che non contiene un' esposizione esauriente della situazione di diritto e di fatto, ma che si riferisce ad aspetti tecnici precisi - Sussistenza di informazioni sufficienti in possesso della Corte che le consentono di giungere ad una interpretazione utile - Questione tale da poter essere risolta

(Trattato CEE, art. 177)

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione responsabilità civile auto - Direttiva 84/5/CEE - Applicazione nel tempo - Possibilità per i singoli di far valere una direttiva prima della scadenza del termine fissato da quest' ultima per l' entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione - Esclusione

(Direttiva 84/5, art. 5, n. 2)

Massima

1. L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale esigenza è però meno imperativa nell' ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto.

Si deve statuire su una questione pregiudiziale quando il fascicolo trasmesso dal giudice nazionale nonché le osservazioni scritte presentate dalle parti nella causa principale hanno fornito alla Corte informazioni sufficienti che le consentano di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della fattispecie che forma oggetto della controversia principale.

2. Dalla chiara formulazione dell' art. 5 della direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, risulta che, anche se gli Stati membri avevano l' obbligo di modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987, essi erano obbligati ad applicarle solo per la copertura assicurativa dei sinistri avvenuti a partire dal 31 dicembre 1988.

Dato che una direttiva può essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali solo dopo la scadenza del termine fissato per l' entrata in vigore delle relative disposizioni nazionali di attuazione, le norme della direttiva di cui sopra non potevano far sorgere, a favore dei singoli, prima della data del 31 dicembre 1988, di cui all' art. 5, n. 2, della direttiva stessa, diritti che i giudici nazionali fossero tenuti a tutelare.

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