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Document 61993CJ0310

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Rispetto del diritto alla difesa ° Accesso al fascicolo ° Limiti

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63]

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Competenza della Corte ° Rimessa in discussione, per motivi di equità, della valutazione operata dal Tribunale sull' ammontare delle ammende inflitte alle imprese ° Esclusione

    Massima

    1. Nell' ambito di un procedimento diretto a far accertare infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato, il rispetto delle prerogative della difesa impone, tra l' altro, che l' impresa interessata sia stata messa in grado di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare il suo addebito d' infrazione.

    La Commissione può tuttavia legittimamente rifiutare di comunicare alle imprese assoggettate ad un procedimento documenti di carattere puramente interno e scambi di corrispondenza con gli Stati membri a carattere riservato, nonché studi e informazioni pubblicati che, per definizione, sono loro accessibili.

    La Commissione può altresì rifiutare l' accesso a documenti che, nell' ambito di uno scambio di corrispondenza o di una risposta ad una domanda di informazioni, imprese terze le hanno consegnato a condizione che rimanessero riservati. Infatti, dato che un' impresa in posizione dominante sul mercato può adottare misure di ritorsione nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti che hanno collaborato all' istruzione condotta dalla Commissione, le imprese terze che consegnano alla Commissione, nel corso delle indagini da essa effettuate, documenti di cui esse ritengano che la consegna possa provocare rappresaglie nei loro confronti possono farlo solo sapendo che la loro richiesta di trattamento riservato sarà presa in considerazione.

    Infine, relazioni di controlli effettuati presso imprese terze, in quanto documenti che possono rivelare infrazioni commesse da terzi, non sono manifestamente comunicabili.

    2. Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell' ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell' esercizio della sua competenza anche di merito, sull' ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario.

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