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Document 61993CJ0068

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Competenza "in materia di delitti o quasi delitti" ° Luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto ° Diffamazione transfrontaliera a mezzo stampa ° Diritto di opzione dell' attore ° Giudice del luogo di stabilimento dell' editore della pubblicazione ° Competenza per la totalità dei danni ° Giudici dei luoghi di diffusione della pubblicazione in ogni Stato contraente in cui è stata lesa la reputazione dell' interessato ° Competenza limitata ai danni causati nello Stato del giudice adito

    (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

    2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Competenza "in materia di delitti o quasi delitti" ° Diffamazione ° Valutazione della natura lesiva del fatto controverso e delle modalità di prova del danno lamentato ° Applicazione delle norme di conflitto della lex fori ° Limiti

    (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

    Massima

    1. L' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell' editore un' azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

    2. Le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell' esistenza e della portata del danno lamentato dall' attore in un' azione per responsabilità da delitto o quasi delitto non sono disciplinate dalla Convenzione, bensì mediante applicazione del diritto sostanziale individuato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito sulla scorta delle disposizioni della Convenzione, purché tale applicazione non comprometta l' effetto utile di quest' ultima. La circostanza che il diritto nazionale applicabile alla controversia preveda, in materia di diffamazione, una presunzione di pregiudizio, che esonera l' attore dal produrre prove dell' esistenza e della portata del danno, non osta pertanto all' applicazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione.

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