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Document 61993CJ0035

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Classificazione delle merci ° Criteri ° Caratteristiche oggettive del prodotto ° Procedimento di fabbricazione ° Presupposto della rilevanza ° Regola generale 2a) ° Articolo presentato smontato o non montato ° Interpretazione ° Richiamo alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ° Limiti

    Massima

    Pur se talvolta la Tariffa doganale comune fa riferimento a procedimenti di fabbricazione dei prodotti, di preferenza essa, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, si avvale di criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, come definite dal tenore delle voci e delle note delle sue sezioni o capitoli, che possono essere verificate al momento dello sdoganamento. I procedimenti di fabbricazione di un prodotto rilevano quindi unicamente quando la voce doganale lo prescrive esplicitamente.

    Pertanto il punto 2a), seconda frase, delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, di cui alla prima parte, titolo I, sub A, dell' allegato del regolamento n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune, emendato con regolamento n. 1/72, il quale dispone, senza specificare l' operazione di montaggio, che dal punto di vista doganale l' articolo presentato smontato o non montato va considerato come un articolo completo, dev' essere interpretato nel senso che va considerato come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo.

    A questa interpretazione non può essere eccepita una nota esplicativa della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale perché non è giuridicamente vincolante e non deve essere presa in considerazione qualora il suo tenore non sia conforme alle stesse disposizioni della Tariffa doganale comune e la sua applicazione modifichi la portata della Tariffa stessa.

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