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Document 61993CJ0007

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Regime pensionistico del pubblico impiego istituito dalla legge che garantisce al dipendente una protezione contro il rischio di vecchiaia e che costituisce un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro in conseguenza dell' attività lavorativa ° Inclusione

    (Trattato CEE, art. 119)

    2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Efficacia diretta ° Portata ° Mantenimento, in un regime pensionistico del pubblico impiego equiparabile ad un regime aziendale privato, di una modalità di calcolo della pensione che sfavorisce gli uomini coniugati rispetto alle donne coniugate ° Inammissibilità

    (Trattato CEE, art. 119)

    3. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ad un regime pensionistico del pubblico impiego che va considerato un regime aziendale ai sensi del protocollo n. 2 concernente l' art. 119, allegato al Trattato sull' Unione europea ° Diritto di esigere la parità di trattamento per le prestazioni attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l' 8 aprile 1976 ed il 17 maggio 1990, limitato ai dipendenti discriminati ed ai loro aventi causa che abbiano, prima del 17 maggio 1990, esperito un' azione in giudizio

    (Trattato CE, protocollo n. 2 concernente l' art. 119)

    Massima

    1. Rientra nel campo di applicazione dell' art. 119 del Trattato, con la conseguenza che è soggetto al divieto di discriminazione basata sul sesso sancito da questo articolo, un regime pensionistico applicabile al pubblico impiego, come l' Algemene Burgerlijke Pensioenwet in vigore nei Paesi Bassi, il quale è sostanzialmente modellato in funzione del posto ricoperto dall' interessato, nel senso che, benché disciplinato dalla legge, esso garantisce al dipendente pubblico una tutela avverso il rischio di vecchiaia e costituisce un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro pubblico al lavoratore in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo, simile a quello corrisposto da un datore di lavoro privato in virtù di un regime convenzionale.

    Infatti, al fine di determinare se un regime pensionistico rientri nel campo di applicazione della direttiva 79/7 o in quello dell' art. 119 del Trattato, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l' interessato e il suo ex datore di lavoro può avere carattere determinante.

    2. L' art. 119 del Trattato, il quale vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza, osta ad una legge nazionale che istituisca un regime pensionistico del pubblico impiego, equiparabile ad un regime aziendale privato, il quale, prevedendo per gli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile modalità di calcolo dell' importo della pensione di dipendente pubblico diverse da quelle che si applicano agli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso femminile, si risolva in una discriminazione a danno dei primi.

    Costoro possono far valere il principio della parità di retribuzione di cui all' art. 119 dinanzi ai giudici nazionali e devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime delle donne coniugate, regime che, in mancanza di corretta attuazione dell' art. 119 nel diritto nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido.

    3. Alla stregua del protocollo n. 2 concernente l' art. 119 del Trattato, allegato al Trattato sull' Unione europea, l' efficacia diretta di quest' ultimo articolo può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento, per quanto riguarda il versamento di prestazioni dovute da un regime pensionistico del pubblico impiego, che devono essere considerate prestazioni in virtù di un regime convenzionale ai sensi del suddetto protocollo, e attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l' 8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne, causa 43/75, con cui è stata riconosciuta ex nunc l' efficacia diretta dell' art. 119, e il 17 maggio 1990, soltanto dai dipendenti o dai loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo.

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