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Document 61992CJ0408

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ai regimi pensionistici aziendali privati ° Accertamento nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 ° Elevazione dell' età pensionabile delle donne, per ripristinare una situazione di parità di trattamento, al livello di quella degli uomini relativamente ai periodi lavorativi compresi fra la data della sentenza e l' istituzione di un' età pensionabile uniforme ° Giustificazione tratta da difficoltà finanziarie ° Illiceità ° Applicazione ai lavoratori di sesso maschile, per quanto concerne tali periodi, del regime vigente per i lavoratori di sesso femminile ° Abolizione, relativamente ai periodi lavorativi successivi alla data dell' uniformazione dell' età pensionabile, dei vantaggi precedentemente concessi alle donne ° Liceità ° Adozione di provvedimenti, sia pure transitori, che limitino le conseguenze sfavorevoli dell' uniformazione per le donne ° Illiceità

(Trattato CEE, art. 119)

Massima

L' art. 119 del Trattato osta a che un datore di lavoro o un regime pensionistico aziendale i quali, onde conformarsi alla sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, e ripristinare una situazione di parità di trattamento, adottino i provvedimenti necessari per fissare un' età pensionabile uniforme per gli uomini e per le donne, elevino l' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini, per quanto concerne i periodi lavorativi compresi fra la data della sentenza e la data dell' entrata in vigore dei detti provvedimenti. A questo proposito, non è lecito al datore di lavoro o al regime pensionistico eccepire le loro difficoltà finanziarie. Per il suddetto periodo, le spettanze di pensione dei lavoratori di sesso maschile devono essere calcolate in funzione della stessa età pensionabile dei lavoratori di sesso femminile. Infatti, una volta che una discriminazione in materia di retribuzione sia stata accertata dalla Corte, e fintantoché non siano state adottate dal regime misure che ripristinano le parità di trattamento, l' osservanza dell' art. 119 può essere garantita solo concedendo alle persone della categoria sfavorita gli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria privilegiata.

Per contro, per quanto riguarda i periodi lavorativi successivi alla data dell' entrata in vigore della parificazione dei presupposti, l' art. 119, il quale prescrive unicamente che i lavoratori e le lavoratrici percepiscano la stessa retribuzione per lo stesso lavoro, non osta a provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento mediante una riduzione dei vantaggi delle persone in precedenza privilegiate. Sono però esclusi provvedimenti, sia pure transitori, destinati a limitare le conseguenze sfavorevoli che l' elevazione dell' età pensionabile delle donne può comportare per le stesse.

Per quanto riguarda, infine, i periodi lavorativi antecedenti al 17 maggio 1990, la citata sentenza ha escluso l' applicabilità dell' art. 119 alle spettanze di pensione ad essi relative. Ne risulta che il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare provvedimenti che riducessero a posteriori i vantaggi di cui avevano fruito le donne.

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