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Document 61992CJ0400

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Aiuti concessi dagli Stati ° Divieto ° Deroghe ° Aiuti alla costruzione navale ° Direttiva 90/684 ° Criteri di deroga ° Aiuti concessi sotto forma di aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo ° Incompatibilità con il mercato comune di un aiuto che non persegue una finalità di sviluppo ° Ruolo della Commissione ° Verifica dell' autenticità della finalità di sviluppo

    (Trattato CEE, art. 92, n. 3; direttiva del Consiglio 90/684, art. 4, n. 7)

    Massima

    L' art. 4, n. 7, della direttiva 90/684, adottata sul fondamento dell' art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato e concernente gli aiuti alla costruzione navale, che prevede che detti aiuti, qualora siano accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo, senza che occorra rispettare il massimale determinato ai nn. 1-3 dello stesso articolo, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché siano conformi alle disposizioni dell' accordo OCSE sui crediti all' esportazione di navi, dev' essere interpretato nel senso che la Commissione dispone, nei confronti degli aiuti che uno Stato membro asserisce rientrare nell' ambito della norma in oggetto, di un potere discrezionale, vertente in particolare sulla specifica finalità di "sviluppo" dell' aiuto considerato. Occorre infatti evitare che, avvalendosi della copertura fornita dall' aiuto allo sviluppo, gli Stati membri aiutino in realtà la propria industria nazionale della costruzione navale eludendo i vincoli imposti dal diritto comunitario. Nell' esercizio di questo potere, legittimamente la Commissione nega la qualifica di aiuto allo sviluppo ad un aiuto destinato a ridurre il prezzo di una nave che dev' essere acquistata dalla società di un paese in via di sviluppo, società che dispone di risorse finanziarie sufficienti per acquistare nuove navi sul mercato normale e svolge attività non direttamente connesse alle importazioni e alle esportazioni del paese di cui trattasi.

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