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Document 61992CJ0388

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Atti delle istituzioni ° Procedimento di elaborazione ° Consultazione del Parlamento ° Nuova consultazione in caso di modifica sostanziale della proposta iniziale

    2. Trasporti ° Trasporti su strada ° Ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di persone ° Regolamento n. 2454/92 ° Differenze sostanziali rispetto alla proposta iniziale della Commissione ° Omessa nuova consultazione del Parlamento ° Violazione di forme sostanziali ° Illegittimità

    [Trattato CEE, art. 75; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2454/92]

    Massima

    1. L' obbligo di consultare il Parlamento europeo durante il procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, comporta l' obbligo di una nuova consultazione ogni volta che l' atto infine adottato, complessivamente considerato, sia diverso quanto alla sua sostanza da quello sul quale il Parlamento sia stato già consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondano essenzialmente al desiderio espresso dallo stesso Parlamento.

    2. Dal raffronto della proposta iniziale della Commissione relativa al regolamento n. 2454/92 con il contenuto del testo adottato dal Consiglio emerge che, per quanto attiene all' ammissione dei vettori non residenti ai servizi regolari di trasporto di persone su strada, il principio del libero accesso a tutti i servizi regolari è stato sostituito da un regime che limita l' accesso a talune forme di trasporto di persone su strada ed a talune zone frontaliere ristrette.

    Siffatte modifiche sono di natura sostanziale. Considerato che, indipendentemente dalle opinioni espresse dalle commissioni parlamentari intervenute nel procedimento di consultazione, le dette modifiche non corrispondono ad alcun desiderio esplicitamente formulato in un atto che possa essere considerato espressione della posizione del Parlamento ed incidono sul sistema del progetto complessivamente considerato, esse sono di per sé sufficienti per esigere una nuova consultazione del Parlamento. La circostanza che il Parlamento non sia stato consultato una seconda volta nell' ambito del procedimento legislativo previsto dall' art. 75 del Trattato costituisce violazione di forme sostanziali cui consegue necessariamente l' annullamento del regolamento n. 2454/92.

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