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Document 61992CJ0382

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Obbligo del cedente e del cessionario di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori ° Normativa nazionale che non prevede un meccanismo per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di opposizione del datore di lavoro ° Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 6)

    2. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Sfera di applicazione ° Impresa senza scopo di lucro ° Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 1, n. 1)

    3. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Obbligo del cedente e del cessionario di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori ° Normativa nazionale che non prevede l' obbligo di ricercare un accordo ° Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 6)

    4. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Obbligo degli Stati membri di sanzionare le violazioni della normativa comunitaria ° Portata ° Sanzione che colpisce il datore di lavoro che non abbia rispettato l' obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori ° Risarcimento danni che può confondersi con l' indennizzo dovuto in caso di violazione della normativa sui licenziamenti per motivi economici ° Sanzione non dissuasiva ° Inammissibilità

    (Trattato CEE, art. 5; direttiva del Consiglio 77/187, art. 6)

    Massima

    1. Nonostante il carattere limitato dell' armonizzazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di imprese che la direttiva 77/187 ha inteso realizzare, una normativa nazionale che, omettendo di prevedere un meccanismo per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori nell' impresa qualora il datore di lavoro si opponga al riconoscimento di tali rappresentanti, lasci al datore di lavoro la possibilità di eludere la tutela prevista a favore dei lavoratori dall' art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva dev' essere considerata incompatibile con tali disposizioni.

    2. L' articolo 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, osta a che uno Stato membro circoscriva l' applicazione delle disposizioni nazionali d' attuazione alle sole imprese che perseguono un fine di lucro.

    Infatti un ente può esercitare un' attività economica ed essere considerato come un' "impresa" per l' applicazione delle norme del diritto comunitario anche se non persegue fini di lucro.

    3. Non garantisce una corretta attuazione della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, una normativa nazionale che obbliga semplicemente il cedente o il cessionario che intenda adottare provvedimenti nei confronti dei lavoratori interessati da un trasferimento ad avviare consultazioni con i rappresentanti sindacali da esso riconosciuti, a prendere in considerazione tutte le osservazioni formulate da tali rappresentanti, a rispondere a dette osservazioni e, se le respinge, a indicarne i motivi, mentre l' art. 6, n. 2, della direttiva impone di consultare i rappresentanti dei lavoratori "al fine di ricercare un accordo".

    4. Qualora una direttiva comunitaria non contenga una specifica sanzione in caso di violazione delle proprie disposizioni, ovvero rinvii al riguardo alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l' art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale in merito alla scelta delle sanzioni, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza, e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.

    Non può essere considerato sufficientemente dissuasivo per i datori di lavoro che non rispettino l' obbligo di consultazione e di informazione dei rappresentanti dei lavoratori previsto dall' art. 6 della direttiva 77/187 il risarcimento danni che, nel caso in cui risultino dovute anche indennità per violazione della normativa sui licenziamenti per motivi economici, si confonda in parte con queste ultime.

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