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Document 61992CJ0364

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Rinvio diretto ad ottenere un' interpretazione del Trattato - Impossibilità per una parte nella causa principale di eccepire l' incompetenza della Corte

(Trattato CEE, art. 177)

2. Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Impossibilità per una parte nella causa principale di contestare la ricevibilità della questione eccependo l' erroneità degli accertamenti su cui si è basato il giudice nazionale per disporre il rinvio pregiudiziale

(Trattato CEE, art. 177)

3. Concorrenza - Norme comunitarie - Impresa - Nozione - Organizzazione internazionale Eurocontrol - Attività connesse all' esercizio di prerogative dei pubblici poteri - Esclusione

(Trattato CEE, artt. 86 e 90)

Massima

1. La Corte è competente a pronunciarsi sull' interpretazione delle disposizioni del Trattato a norma dell' art. 177, che istituisce una collaborazione diretta fra la Corte e i giudici nazionali mediante un procedimento non contenzioso, sottratto all' iniziativa delle parti e nel corso del quale queste sono semplicemente invitate a presentare le loro osservazioni.

Pertanto, quando la Corte è adita da un giudice nazionale con una questione vertente sull' interpretazione del Trattato, una parte nella causa principale non può utilmente eccepire l' incompetenza della Corte.

2. Una parte nella causa principale non può utilmente contestare la ricevibilità di una questione pregiudiziale eccependo che il giudice nazionale ha deciso di instaurare il procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato basandosi su accertamenti assertivamente inesatti.

3. Gli artt. 86 e 90 del Trattato vanno interpretati nel senso che un' organizzazione internazionale come l' Eurocontrol non costituisce un' impresa ai sensi di detti articoli.

Infatti, considerate nel loro complesso, le attività dell' Eurocontrol, compresa la riscossione dei contributi di rotta effettuata per conto degli Stati, si ricollegano, per la loro natura, per il loro oggetto e per le norme alle quali sono soggette, all' esercizio di prerogative, relative al controllo ed alla polizia dello spazio aereo, che sono tipiche prerogative dei pubblici poteri e non possiedono un carattere economico che giustifichi l' applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza.

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