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Document 61992CJ0332
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Necessità di un previo contraddittorio - Valutazione del giudice nazionale - Conformità del provvedimento di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura - Accertamento non spettante alla Corte
(Trattato CEE, art. 177)
2. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Questione d' interpretazione già risolta in una fattispecie analoga - Ammissibilità di una nuova domanda
(Trattato CEE, art. 177)
3. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente priva di pertinenza
(Trattato CEE, art. 177)
4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione fra produttori o consumatori - Tributo interno riscosso sulle merci nazionali per alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale - Mancato rimborso in caso di esportazione - Insussistenza di discriminazione
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma)
5. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Riso - Restituzioni all' esportazione - Tributo interno riscosso sul riso di origine nazionale per alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale - Mancato rimborso all' esportazione - Liceità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1418/76, art. 17, n. 2]
1. Anche se nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato può risultare necessario, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, che una questione pregiudiziale venga sollevata solo a seguito di un contraddittorio fra le parti, una simile esigenza non figura tra i presupposti prescritti per l' instaurazione del detto procedimento. Spetta quindi al solo giudice nazionale valutare la necessità di sentire il convenuto prima di emettere un' ordinanza di rinvio.
Non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.
2. L' art. 177 del Trattato permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte questioni di interpretazione, anche se queste hanno già costituito oggetto di una pronuncia pregiudiziale in una fattispecie analoga.
3. Nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell' emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale.
4. L' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il mancato rimborso di un tributo interno che colpisce le sole merci nazionali in occasione del loro acquisto o della loro trasformazione ed è destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale non crea, in caso di esportazione delle dette merci, discriminazioni a danno degli operatori che ne sopportano l' onere poiché questi, diversamente dagli operatori che si riforniscono su un altro mercato, fruiscono di taluni servizi di cui il detto tributo costituisce la contropartita.
5. L' art. 17, n. 2, concernente le restituzioni all' esportazione, del regolamento n. 1418/76, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso, dev' essere interpretato nel senso che non osta a che un tributo interno gravante sul solo riso di origine nazionale in occasione del suo acquisto o della sua trasformazione e destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale di riso non sia rimborsato all' esportatore del detto riso. Infatti tale tributo, privo di legami con le restituzioni all' esportazione e con il loro importo, non ha alcuna incidenza diretta sul funzionamento dei meccanismi previsti dal predetto regolamento e pertanto non si configura come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni stesse.