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Document 61992CJ0305

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Parità di trattamento ° Assunzione a carico, per l' assicurazione di vecchiaia, da parte del regime olandese, in forza di una convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale, dei periodi maturati in Germania dai cittadini olandesi in qualità di lavoratori costretti a prestare lavoro coatto ° Prestazione olandese inferiore alla prestazione erogata in Germania ai cittadini assoggettati allo stesso trattamento ° Discriminazione a motivo della cittadinanza ° Insussistenza

    [Trattato CEE, art. 7, primo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 3, n. 1, 7, n. 2, lett. c), e allegato III]

    Massima

    Il diritto comunitario, ed in particolare l' art. 7, primo comma, del Trattato e l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non osta a che, ai sensi dell' art. 2 del Quarto accordo complementare tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, relativo al regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, il quale nell' allegato III del regolamento figura tra le convenzioni internazionali che, ai termini dell' art. 7, n. 2, lett. c), dello stesso regolamento, rimangono applicabili nonostante le disposizioni di quest' ultimo, il lavoro coatto prestato da cittadini olandesi in Germania durante la Seconda Guerra mondiale non dia diritto ad alcuna prestazione a carico del regime tedesco di assicurazione vecchiaia, ma sia preso in considerazione nel regime olandese come se fosse stato prestato nei Paesi Bassi.

    Infatti, la differenza tra gli importi delle pensioni cui hanno diritto i cittadini olandesi e i cittadini tedeschi che sono stati costretti a prestare lavoro coatto, a carico dei rispettivi regimi di assicurazione vecchiaia, non deriva dall' accordo stesso, che si limita a determinare la legge che si applica ai lavoratori interessati senza precisare la misura delle prestazioni, ma deriva piuttosto dal fatto che il legislatore olandese ha fissato, per le pensioni a suo carico in forza dell' accordo, un importo diverso da quello fissato dal regime tedesco di assicurazione vecchiaia per le pensioni che gli spetta liquidare. Orbene, nella fase attuale del diritto comunitario ogni Stato membro determina liberamente l' importo delle pensioni da esso erogate, a condizione che questo importo non comporti alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza. Poiché la legge olandese non tratta in modo diverso, a seconda della loro cittadinanza, diverse categorie di cittadini comunitari costretti a prestare lavoro coatto, non si può affermare che essa operi una discriminazione a motivo della cittadinanza.

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