Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61992CJ0245

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Procedura - Intervento - Ricevibilità - Riesame dopo un'ordinanza precedente che ammette la ricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)

    2 Procedura - Intervento - Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un'altra argomentazione - Ricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, quarto comma)

    3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento - Diniego di riapertura della fase orale - Esame da parte della Corte - Limiti

    [Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]

    4 Procedura - Misure di organizzazione del procedimento - Domanda proposta dopo la chiusura della fase orale - Presupposti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)

    5 Procedura - Istanza di provvedimenti istruttori - Proposizione dopo la chiusura della fase orale - Domanda di riapertura della fase orale - Presupposti di ricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)

    6 Procedura - Fase orale - Riapertura - Obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione impugnata - Insussistenza

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)

    7 Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione

    [Trattato CE, art. 189 (divenuto art. 249 CE)]

    8 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Provvedimenti istruttori - Esclusione

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)

    Massima

    1 Il fatto che la Corte, con precedente ordinanza, abbia ammesso l'intervento di una persona a sostegno delle conclusioni di una parte non osta a che si proceda ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento.

    2 L'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte.

    3 In forza degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.

    Ne risulta che le censure della parte ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione.

    Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre le misure di organizzazione del procedimento e i provvedimenti istruttori richiesti da una parte.

    4 Una parte può chiedere al Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di ordinare alla controparte la produzione di documenti che sono in suo possesso. Tuttavia, qualora una domanda del genere sia proposta dopo la fine della fase orale, il Tribunale deve statuire sulla stessa solo nel caso in cui decida di riaprire la fase orale.

    5 L'istanza di provvedimenti istruttori presentata dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sull'esito della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale. La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.

    6 Il Tribunale non è tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione di una decisione della Commissione. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.

    7 Gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non saranno annullati o revocati.

    Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.

    La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

    8 Esula dall'ambito dell'impugnazione, limitato alle questioni di diritto, l'istanza di una parte alla Corte affinché disponga provvedimenti istruttori volti a determinare le circostanze in cui la Commissione ha adottato la decisione oggetto della sentenza impugnata.

    Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

    Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia, e quindi conoscere di eventuali vizi della decisione impugnata dinanzi al Tribunale.

    Top