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Document 61992CJ0093

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Regola giurisprudenziale che impone all' importatore parallelo di un prodotto di marca l' obbligo di informare gli acquirenti del comportamento di taluni concessionari quanto alle prestazioni in garanzia ° Ammissibilità

    (Trattato CEE, art. 30)

    Massima

    L' art. 30 del Trattato non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo di informazione nei rapporti precontrattuali, in forza del quale un importatore parallelo ha l' obbligo di informare gli acquirenti di un determinato prodotto di marca del fatto che taluni concessionari di tale marca rifiutano di effettuare prestazioni rientranti nella garanzia sui prodotti che hanno formato oggetto di importazioni parallele.

    Infatti, da un lato, un obbligo siffatto si applica indiscutibilmente a tutti i rapporti contrattuali e non ha lo scopo di disciplinare gli scambi, dall' altro non è da esso ma dalla prassi dei concessionari che potrebbe derivare un ostacolo alla libera circolazione delle merci, di guisa che gli effetti restrittivi che tale obbligo potrebbe produrre sono troppo aleatori e troppo indiretti perché esso possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri.

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