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Document 61992CJ0088

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Privilegi e immunità delle Comunità europee ° Dipendenti e agenti delle Comunità ° Domicilio fiscale ° Determinazione ° Libera scelta del dipendente ° Inammissibilità ° Intenzione del dipendente, preesistente alla sua entrata in servizio, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro della sede di servizio ° Irrilevanza di tale intenzione in mancanza di prove del compimento di atti concreti

    (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 14)

    Massima

    L' art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al dipendente comunitario alcuna facoltà di scelta in ordine alla determinazione del proprio domicilio fiscale e che l' intenzione di un dipendente, preesistente alla sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro del luogo di servizio non può essere presa in considerazione per accertare se egli abbia stabilito la propria residenza in ragione esclusivamente dell' esercizio delle sue funzioni, a meno che il dipendente non fornisca la prova che egli aveva già compiuto atti intesi a realizzare il trasferimento del suo domicilio indipendentemente dalla sua entrata in servizio presso le Comunità.

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