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Document 61992CJ0036

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Informazioni assunte dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 17 ° Trasmissione alle competenti autorità degli Stati membri ° Rispetto del segreto professionale ° Obbligo delle autorità degli Stati membri di rispettare la riservatezza delle informazioni trasmesse dalla Commissione ° Portata ° Limiti

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, artt. 10 e 20]

2. Ricorso contro sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi del ricorso ° Motivazione della sentenza viziata da violazione del diritto comunitario ° Dispositivo fondato per altri motivi di diritto ° Rigetto

3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Tutela dei segreti commerciali ° Opponibilità alle autorità nazionali ° Potere discrezionale della Commissione ° Diritti dell' impresa interessata ° Diritto ad un' effettiva tutela giurisdizionale ° Possibilità di invocare la tutela dei segreti commerciali contro una decisione che ingiunga la produzione alla Commissione di un documento ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 214; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 10, 11 e 20)

Massima

1. Se nell' ambito del procedimento per l' applicazione delle norme in materia di concorrenza la Commissione è obbligata, ai sensi dell' art. 10 del regolamento n. 17, a trasmettere alle competenti autorità degli Stati membri copia dei documenti più importanti che le sono indirizzati, le dette autorità sono tenute, in forza dell' art. 20 dello stesso regolamento, a non divulgare le informazioni da esse raccolte ai sensi di tale regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale. Tuttavia, tale divieto di divulgazione non è atto a garantire che le informazioni di cui trattasi non saranno prese in considerazione dalle autorità cui sono destinate o dai dipendenti delle stesse che ne siano venuti a conoscenza nell' esercizio delle loro funzioni. Invero, la garanzia procedurale costituita, per le imprese, dal fatto che le autorità non possano usare le informazioni per uno scopo diverso da quello per il quale sono state raccolte non può spingersi fino all' effettiva ignoranza delle informazioni trasmesse.

Nel caso in cui la Commissione abbia ingiunto la produzione di un contratto stipulato tra imprese e in cui uno Stato membro al quale il contratto verrà comunicato sia l' autorità che determina la condotta di un' impresa terza, concorrente di una delle imprese firmatarie del detto contratto, la limitazione dell' uso delle informazioni ricevute, imposta dall' art. 20 del regolamento, non potrebbe evitare gli effetti irreversibili derivanti dalla semplice conoscenza delle condizioni commerciali definite dal contratto stesso. Infatti le autorità nazionali che abbiano legittimamente consultato il contratto non potrebbero in pratica essere obbligate a non tener conto alcuno di tali condizioni quando dovessero eventualmente decidere la politica commerciale dell' impresa concorrente soggetta alla loro vigilanza. L' art. 20 non costituisce pertanto una tutela effettiva per l' impresa interessata.

2. Qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti che quest' ultimo ha violato il diritto comunitario, ma il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi, il ricorso proposto contro la sentenza dev' essere respinto.

3. Sebbene nell' ambito del procedimento per l' applicazione delle norme sulla concorrenza la Commissione sia obbligata, ai sensi dell' art. 10 del regolamento n. 17, a trasmettere alle competenti autorità degli Stati membri copia dei documenti che, fra quelli che le sono indirizzati, essa considera come i più importanti, tale obbligo può essere limitato dal principio generale del diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali, del quale l' art. 214 del Trattato e varie disposizioni del predetto regolamento costituiscono espressione. Ciò può verificarsi nel caso in cui un' impresa si richiami, dinanzi alla Commissione, alla riservatezza di un determinato documento nei confronti delle competenti autorità nazionali e tale richiamo non sia del tutto infondato.

Di conseguenza, spetta alla Commissione giudicare se un dato documento contenga o no segreti commerciali. Dopo aver dato modo all' impresa di manifestare il proprio punto di vista, essa deve adottare in proposito una decisione debitamente motivata, da comunicarsi all' impresa stessa. In considerazione del gravissimo danno che potrebbe derivare dall' irregolare trasmissione di documenti, la Commissione, qualora intenda trasmettere un documento alle autorità nazionali nonostante le si faccia presente che esso rivestirebbe un carattere di riservatezza nei loro confronti, deve, prima di eseguire la decisione, dare all' impresa la possibilità di adire la Corte allo scopo di sottoporre a sindacato le valutazioni effettuate e di impedire che si proceda alla trasmissione dei documenti.

E' quindi nell' ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione del genere, e non in quello di un ricorso contro una decisione ai sensi dell' art. 11, che ingiunga la produzione di un documento alla Commissione, che l' impresa potrebbe eventualmente far valere il suo diritto alla tutela del segreto commerciale, giacché l' obbligo di produrre il documento non implica necessariamente che questo possa essere trasmesso alle competenti autorità nazionali.

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