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Document 61992CJ0023

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Legislazione di uno Stato membro ai sensi dell' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 ° Nozione ° Convenzione in materia previdenziale stipulata tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo ° Esclusione ° Convenzione recepita come legge nell' ordinamento giuridico nazionale ° Irrilevanza

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. j)]

    Massima

    Emerge dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71 che, per quel che riguarda le convenzioni internazionali in campo previdenziale, rientrano nella sua sfera d' applicazione solo quelle stipulate da almeno due Stati membri e che, nel caso di convenzioni stipulate con uno o più Stati terzi, il regolamento si applica solo in quanto siano in gioco le relazioni tra Stati membri. Nessuna disposizione del regolamento invece contempla le convenzioni stipulate tra un solo Stato membro ed uno o più Stati terzi, né per quel che riguarda se e in qual misura il regime del regolamento debba surrogarle, né per quel che riguarda l' applicazione del principio di parità di trattamento. Si deve perciò constatare che il regolamento ha inteso escludere dette convenzioni dalla sua sfera d' applicazione.

    Così stando le cose, l' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che la nozione di "legislazione", contemplata da detto articolo, non comprende le disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo. Detta interpretazione non è inficiata dal fatto che dette convenzioni siano state recepite e trasformate in legge nell' ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

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