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Document 61991TJ0084

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento ° Procedimento precontenzioso ° Svolgimento diverso in presenza o in mancanza di un atto recante pregiudizio

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità d' oggetto ° Domanda di annullamento e di risarcimento del danno morale formulata nel reclamo ° Domanda di risarcimento del danno materiale formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale ° Estensione dell' oggetto della lite ° Insussistenza

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3. Dipendenti ° Ricorso ° Sentenza di annullamento ° Effetti ° Annullamento del rigetto di una candidatura ° Obblighi dell' amministrazione ° Diniego di adottare ogni misura concreta per eliminare l' atto illegittimo compiuto nei confronti dell' interessato ° Illecito ° Risarcimento del danno morale

(Trattato CEE, art. 176; Statuto del personale, art. 91)

Massima

1. Qualora un dipendente intenda esperire un' azione di risarcimento contro l' istituzione presso cui presta servizio, il procedimento precontenzioso prescritto dallo Statuto è diverso a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da un atto recante pregiudizio a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, o sia dovuto ad un comportamento privo di carattere decisionale. Nel primo caso, la ricevibilità del ricorso per risarcimento è subordinata alla condizione che l' interessato abbia presentato all' autorità che ha il potere di nomina, nei termini fissati, un reclamo avverso l' atto che gli ha recato pregiudizio ed abbia proposto il ricorso entro un termine di tre mesi a decorrere dal rigetto di detto reclamo. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo che deve obbligatoriamente precedere il ricorso per risarcimento, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, consta di due fasi, ossia dapprima una domanda ed in seguito un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di detta domanda.

2. Conclusioni volte ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale causato ad un dipendente da una decisione dell' amministrazione, presentate nell' ambito di un ricorso per risarcimento, non devono essere considerate, alla luce del principio secondo cui il reclamo amministrativo previo e il ricorso devono avere lo stesso oggetto, diverse da quelle miranti, da un lato, all' annullamento di detta decisione e, dall' altro, al risarcimento del danno morale subito dall' interessato, formulate nel reclamo.

Si deve infatti ammettere che una domanda di annullamento di una decisione recante pregiudizio, formulata nel reclamo, può implicare una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che la decisione stessa ha potuto causare.

3. Spetta all' istituzione dalla quale emana l' atto annullato dal giudice comunitario stabilire, a norma dell' art. 176 del Trattato, quali provvedimenti siano necessari all' esecuzione della sentenza di annullamento. Nell' esercizio di tale potere di valutazione, l' autorità amministrativa deve rispettare tanto le norme del diritto comunitario quanto il dispositivo e la motivazione della sentenza alla quale è obbligata a dare esecuzione.

Qualora una decisione di rigetto della candidatura di un dipendente a un concorso, adottata in base ad una regolamentazione interna in contrasto con lo Statuto, sia stata annullata dal Tribunale, l' adozione da parte dell' istituzione di una nuova regolamentazione, applicabile alle situazioni future, lascia sussistere, per il candidato di cui trattasi che non ha fruito dell' applicazione retroattiva della nuova regolamentazione, gli effetti dell' illegittimità commessa nei suoi confronti. Ne consegue che l' amministrazione è tenuta ad adottare provvedimenti concreti per eliminare detta illegittimità e che essa non può opporre difficoltà pratiche che detti provvedimenti potrebbero comportare per svincolarsi da tale obbligo. Tocca ad essa infatti, nell' esercizio del potere discrezionale attribuitole dall' art. 176, scegliere fra i vari provvedimenti possibili al fine di contemperare gli interessi del servizio con la necessità di riparare il pregiudizio subito dall' interessato.

Il diniego dell' amministrazione di adottare qualsiasi provvedimento avente detta natura, eccetto la modifica non retroattiva della sua regolamentazione interna, viola l' art. 176 del Trattato e costituisce un illecito. L' amministrazione è pertanto tenuta a risarcire il danno morale subito dal dipendente di cui trattasi, il quale poteva legittimamente aver diritto a che l' istituzione provvedesse a rimediare agli effetti dell' illegittimità commessa nei suoi confronti.

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