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Document 61991TJ0054

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Diniego di ammissione alle prove - Decisione arrecante pregiudizio - Obbligo di motivazione - Portata

    (Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 5)

    2. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti per l' ammissione - Fissazione da parte del bando di concorso - Documenti giustificativi - Presa in considerazione, da parte della commissione giudicatrice, dei soli documenti prodotti entro il termine per la presentazione delle candidature

    (Statuto del personale, allegato III, art. 2)

    Massima

    1. L' obbligo di motivare le decisioni individuali adottate a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia legittima ed inoltre di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda la decisione della commissione giudicatrice di un concorso recante diniego di ammissione alle prove, la commissione giudicatrice deve indicare precisamente quali siano i requisiti prescritti dal bando di concorso che sono stati giudicati non soddisfatti dal candidato. Se, in caso di concorso con numerosi candidati, la commissione giudicatrice può limitarsi, in un primo tempo, a motivare il diniego in modo sommario ed a comunicare ai candidati unicamente i criteri e il risultato della selezione, essa è però tenuta a fornire successivamente chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente.

    Tale obbligo di motivare è adempiuto quando nella lettera inviata a un candidato non ammesso alle prove la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato la candidatura su richiesta dell' interessato, precisi che l' esperienza professionale richiesta dal bando di concorso non era integralmente comprovata alla data limite fissata dal bando per la presentazione delle candidature.

    2. La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami, anche se dispone di un potere discrezionale per valutare i titoli e l' esperienza professionale dei candidati, resta pur sempre vincolata dal testo del bando di concorso. Il bando ha infatti la funzione essenziale di informare gli interessati nel modo più preciso possibile della natura dei requisiti prescritti per occupare il posto messo a concorso, onde metterli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e inoltre di decidere quali documenti giustificativi abbiano rilievo per la commissione giudicatrice e debbano quindi essere allegati all' atto di candidatura.

    La commissione giudicatrice ha unicamente l' obbligo di tener conto dei documenti giustificativi che i candidati devono depositare entro il termine fissato dal bando di concorso per la presentazione delle candidature. Essa non è affatto obbligata a controllare tutti gli atti di candidatura onde accertare se tutti i documenti richiesti siano stati inviati e ad invitare eventualmente gli interessati a depositare ulteriori documenti, né a prendere in considerazione documenti pervenuti dopo il detto termine.

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