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Document 61991CJ0241

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Concorrenza ° Posizione dominante ° Nozione ° Monopolio delle emittenti televisive sulle informazioni relative ai palinsesti settimanali

(Trattato CEE, art. 86)

2. Concorrenza ° Posizione dominante ° Diritti d' autore ° Palinsesti settimanali di programmi televisivi ° Esercizio del diritto ° Abuso ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 86)

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Erronea valutazione dei fatti ° Irricevibilità

(Trattato CEE, art. 168 A; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 51)

4. Concorrenza ° Posizione dominante ° Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri ° Criteri

(Trattato CEE, art. 86)

5. Accordi internazionali ° Accordi degli Stati membri ° Accordi precedenti al Trattato CEE ° Giustificazione di restrizioni al commercio intracomunitario ° Inammissibilità ° Accordo ratificato da uno Stato membro già vincolato dal Trattato CEE ° Conseguenze sui poteri della Comunità ° Insussistenza

(Trattato CEE, artt. 234 e 236)

6. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Cessazione delle infrazioni ° Potere della Commissione ° Ingiunzioni rivolte alle imprese

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 3]

7. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Cessazione delle infrazioni ° Oneri imposti alle imprese ° Proporzionalità ° Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

8. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione di accertamento di un' infrazione ° Motivazione ° Obbligo ° Portata

(Trattato CEE, art. 190)

Massima

1. Si trovano in una posizione dominante, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, le emittenti televisive le quali, tramite il monopolio di fatto da esse detenuto sulle informazioni relative ai propri elenchi di programmi, captati dalla maggior parte dei telespettatori in uno Stato membro e da una parte sostanziale dei telespettatori nella parte vicina di un altro Stato membro, abbiano il potere di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato dei settimanali televisivi nelle regioni interessate.

2. Il comportamento di un' impresa in posizione dominante che rientri nell' esercizio di un diritto qualificato come "diritto d' autore" dal diritto nazionale non è di per sé sottratto a qualunque valutazione con riguardo all' art. 86 del Trattato.

Effettivamente, in mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali e il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative dell' autore, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un' impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione.

Tuttavia, dall' esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo. Ciò si verifica nel caso di emittenti televisive che si avvalgono del diritto d' autore conferito dalla normativa nazionale per impedire a un' altra impresa la pubblicazione di informazioni (canale, giorno, ora e titolo dei programmi), con commenti ed immagini, ottenute indipendentemente dalle dette società, su base settimanale, qualora, in primo luogo, tale comportamento ostacoli l' emergere di un prodotto nuovo, una guida settimanale completa dei programmi televisivi, che le società interessate non offrono e per cui sussiste una domanda potenziale da parte del consumatore, il che configura un abuso ex art. 86, secondo comma, lett. b), del Trattato, e, in secondo luogo, il rifiuto non sia giustificato dall' attività di diffusione radiotelevisiva né da quella di pubblicazione di guide televisive, nonché, in terzo luogo, le società interessate si riservino col loro comportamento un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali, escludendo qualunque tipo di concorrenza su siffatto mercato poiché negano l' accesso all' informazione grezza, materia prima indispensabile per elaborare una guida del genere.

3. Un ricorso contro una sentenza del Tribunale può, a norma dell' art. 168 A del Trattato CEE e dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, essere fondato solo su motivi inerenti alla trasgressione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.

4. Affinché vi sia pregiudizio del commercio fra Stati membri, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato gli scambi in misura rilevante. E' sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto. Ciò si verifica nel caso dell' impresa che precluda a qualunque concorrente potenziale l' accesso al mercato geografico costituito da uno Stato membro e da una parte di un altro Stato membro, e pertanto modifichi la struttura della concorrenza sul detto mercato, con conseguenze sul flusso di scambi potenziali fra i detti Stati membri.

5. Le disposizioni di una convenzione conclusa prima dell' entrata in vigore del Trattato o, a seconda dei casi, prima dell' adesione di uno Stato membro, convenzione alla quale si applica l' art. 234 del Trattato, non possono essere invocate nei rapporti intracomunitari allorché i diritti degli Stati terzi non vengono pregiudicati. Quando una convenzione è stata ratificata da uno Stato membro già vincolato dal Trattato, essa non può essere invocata per limitare i poteri della Comunità, previsti dal Trattato, poiché quest' ultimo può essere rivisto solo conformemente alla procedura di cui all' art. 236.

6. L' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 17 va adeguata alla natura della trasgressione accertata e può consistere tanto nell' ordine di tenere certi comportamenti o effettuare certe prestazioni, illegalmente omesse, quanto nel divieto di persistere in certi comportamenti e pratiche o di mantenere ferme certe situazioni contrarie al Trattato.

7. Nell' ambito dell' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 17, il principio di proporzionalità va inteso nel senso che gli oneri imposti alle imprese per porre fine all' infrazione alle norme sulla concorrenza non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che nella fattispecie sono state violate.

8. Le decisioni della Commissione che hanno per oggetto di constatare una violazione delle norme sulla concorrenza, di emettere ingiunzioni e di infliggere sanzioni pecuniarie devono essere motivate obbligatoriamente in forza dell' art. 190 del Trattato, il quale esige che la Commissione esponga le ragioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione, in modo da consentire alla Corte e al Tribunale di esercitare il proprio controllo e da far conoscere sia agli Stati membri sia ai loro cittadini interessati in qual modo essa applichi il Trattato. D' altra parte, non si può esigere dalla Commissione che discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo.

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