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Document 61991CJ0199

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Politica sociale ° Fondo sociale europeo ° Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale ° Decisione recante riduzione di un contributo inizialmente concesso ° Possibilità, prevista per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell' adozione della decisione ° Formalità sostanziale ° Inosservanza ° Illegittimità

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]

    Massima

    Nell' ambito della procedura di erogazione, da parte del Fondo sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionale svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del Fondo. Esso impegna pure la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e può persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. Date la funzione centrale di tale Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per esso prevista dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, di presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione stessa.

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