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Document 61991CJ0188
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Atti adottati dalle istituzioni ° Accordi della Comunità ° Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA ° Accordi adottati dal comitato congiunto istituito dalla convenzione ° Mancanza di efficacia vincolante ° Ininfluenza
[Trattato CEE, art. 177, primo comma, lett. b)]
2. Accordi internazionali ° Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA ° Identificazione delle merci ° Metodi
(Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA)
3. Accordi internazionali ° Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA ° Identificazione delle merci ° Metodi ° Deroghe ° Autorità competente
(Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA)
4. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti
(Trattato CEE, art. 177)
1. Gli accordi adottati, per l' applicazione della convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA, dal comitato congiunto istituito da detta convenzione fanno parte, per il loro collegamento diretto con la convenzione, dell' ordinamento giuridico comunitario, di modo che la Corte è competente a decidere in via pregiudiziale sulla loro interpretazione.
Il fatto che tali accordi siano privi di efficacia vincolante non costituisce un ostacolo a che la Corte si pronunci sulla loro interpretazione. Infatti, pur non potendo far sorgere, in capo ai singoli, diritti che questi ultimi possano vantare dinanzi ai giudici nazionali, detti giudici devono tuttavia tenerli in considerazione ai fini della soluzione delle controversie a loro sottoposte, segnatamente quando essi sono utili all' interpretazione delle disposizioni della convenzione.
2. Gli artt. 11, n. 4, e 15, n. 2, della convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA non vietano al comitato congiunto istituito dalla convenzione stessa di formulare raccomandazioni affinché l' identificazione delle merci sia effettuata mediante suggellamento quando l' ufficio doganale d' entrata dello Stato membro dell' EFTA non è quello di destinazione.
3. Il combinato disposto dell' art. 11, n. 4, e dell' art. 15, n. 2, lett. b), della convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA con l' art. 65, lett. d), dell' appendice II della convenzione non osta a che un' autorità doganale superiore di uno Stato membro determini l' ambito generale entro il quale va esercitato il potere conferito all' ufficio di partenza di dispensare dall' obbligo del suggellamento.
4. Nell' ambito di un procedimento promosso ai sensi dell' art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a decidere sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario.