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Document 61991CJ0127
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Grassi ° Integrazione per i semi oleosi ° Inosservanza dell' obbligo di presentare la domanda della parte ID del certificato d' integrazione comunitaria il giorno stesso della sottoposizione a controllo dei semi ° Decadenza totale dal diritto all' integrazione ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2114/71; Regolamento (CEE) della Commissione n. 1204/72]
La concessione dell' integrazione per i semi oleosi, quale prevista nel regolamento n. 2114/71, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi, è subordinata, in conformità delle modalità di applicazione stabilite dal regolamento n. 1204/72, alla condizione che la domanda della parte ID del certificato d' integrazione comunitaria, di cui all' art. 5, n. 1, lett. b), di tale ultimo regolamento, sia presentata il giorno stesso in cui lo Stato membro interessato assume il controllo dei semi all' oleificio, e quindi prima della loro trasformazione per la produzione di olio. Dato che l' ammontare dell' integrazione è soggetto a fluttuazioni incessanti, il solo modo per impedire che gli operatori realizzino vantaggi ingiustificati consiste nell' imporre che la presentazione della suddetta domanda avvenga il giorno stesso della sottoposizione a controllo dei semi. Ciò è indispensabile al buon funzionamento del regime d' integrazione e non è in contrasto con il principio di proporzionalità il fatto che l' operatore che non osserva tale obbligo decada da ogni diritto all' integrazione.