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Document 61991CJ0123

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Motivi di diniego ° Domanda giudiziale non notificata o irregolarmente notificata al convenuto contumace ° Convenuto che non si sia avvalso dei rimedi giurisdizionali previsti nello Stato in cui è stata emessa la decisione dopo essere venuto a conoscenza della decisione contumaciale ° Diniego di riconoscimento

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 2)

Massima

L' art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.

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