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Document 61990TJ0052

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti - Assunzione - Procedimenti - Scelta - Precedenza alla promozione, al trasferimento ed al concorso interno - Pubblicazione simultanea dell' avviso interno di posto vacante e dell' avviso relativo ai trasferimenti interistituzionali - Ammissibilità

    (Statuto del personale, art. 29, n. 1)

    2. Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Attribuzione per promozione o trasferimento - Scrutinio dei candidati per merito comparativo - Potere discrezionale dell' amministrazione - Presupposti di esercizio - Sindacato giurisdizionale

    ((Statuto del personale, art. 29, n. 1, lett. a) ))

    3. Dipendenti - Atto recante pregiudizio - Rigetto di una candidatura - Obbligo di motivare l' atto al più tardi nella fase del rigetto del reclamo - Inosservanza - Regolarizzazione nel corso della fase contenziosa - Inammissibilità

    (Statuto del personale, artt. 25, n. 2, e 90, n. 2)

    4. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Annullamento dell' atto illegittimo impugnato - Riparazione adeguata del danno morale

    (Statuto del personale, art. 91)

    Massima

    1. Ai fini dell' attribuzione di un posto vacante, l' autorità investita del potere di nomina ha l' obbligo, conformemente all' art. 29, n. 1, dello Statuto, di esaminare preliminarmente le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno dell' istituzione, prima di passare ad una delle ulteriori fasi contemplate da questo articolo, rispettando l' ordine di precedenza ivi enunciato. Di conseguenza, l' autorità investita del potere di nomina non può prendere in considerazione le domande di trasferimento presentate da dipendenti di altre istituzioni se non qualora ritenga, a seguito di un regolare esame delle candidature alla promozione o al trasferimento interno, che nessuna di esse risponda alle esigenze del posto vacante e dopo avere esaminato la possibilità di organizzare un concorso interno.

    Tuttavia, l' art. 29, n. 1, dello Statuto non osta alla pubblicazione simultanea, per uno stesso posto da attribuire, di un avviso interno di posto vacante e di un avviso interistituzionale di posto vacante.

    2. L' obbligo, per l' autorità investita del potere di nomina, di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati che hanno i requisiti per essere promossi e trasferiti, ai fini dell' attribuzione di un posto vacante, è espressione tanto del principio della parità di trattamento dei dipendenti, quanto del principio della vocazione di questi alla carriera.

    Il Tribunale è perciò tenuto ad accertare se l' istituzione ha esercitato il potere discrezionale di cui dispone in questo settore nel rispetto delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano, in particolare, il diritto degli interessati di essere sentiti dall' amministrazione qualora questa abbia scelto un procedimento di esame comparativo delle candidature basato su un colloquio con ciascun candidato, e l' obbligo per l' amministrazione di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti di ciascuna candidatura.

    3. In caso di rigetto di una candidatura ad un posto vacante, l' autorità investita del potere di nomina è tenuta a motivare quanto meno la decisione che respinge il reclamo dell' interessato.

    Trattandosi di una procedura di attribuzione per promozione o trasferimento, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo riguardi l' esistenza di condizioni di legge cui lo Statuto subordina la regolarità del procedimento.

    Il totale difetto di motivazione del rigetto del reclamo non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite dall' amministrazione dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale. In tale fase, siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione. Infatti, l' obbligo di motivare che risulta dal combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2, dello Statuto ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre un ricorso al Tribunale e, dall' altro, di consentire a quest' ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. La presentazione del ricorso preclude quindi all' autorità investita del potere di nomina la possibilità di regolarizzare la propria decisione mediante una risposta motivata che respinga il reclamo.

    4. L' annullamento dell' atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce, di per sé, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che questi possa aver subito.

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