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Document 61990TJ0042

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Spese di malattia - Massimali di rimborso - Ammissibilità - Presupposti

(Statuto del personale, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 8)

2. Dipendenti - Ricorsi - Ricorso volto, in mancanza di un atto arrecante pregiudizio, a far valutare la legittimità di una disposizione normativa - Irricevibilità

(Statuto del personale, art. 91)

3. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Spese di malattia - Rimborso - Obblighi delle istituzioni - Osservanza del principio della parità di trattamento

(Statuto del personale, art. 72)

Massima

1. L' art. 72 dello Statuto non attribuisce ai beneficiari del regime comune di assicurazione malattia il diritto di ottenere il rimborso dell' 80% o dell' 85% delle spese sostenute, a seconda del tipo di prestazioni effettuate. Queste percentuali fissano il limite massimo dei rimborsi. Esse non costituiscono percentuale minime e non impongono alle istituzioni l' obbligo di rimborsare gli interessati, in tutti i casi, nelle proporzioni indicate.

La fissazione di massimali di rimborso mediante le disposizioni di esecuzione, allo scopo di salvaguardare l' equilibrio finanziario del regime di assicurazione malattia, non costituisce una violazione dell' art. 72 dello Statuto, purché stabilendo detti massimali le istituzioni comunitarie rispettino il principio di copertura previdenziale cui si ispira detto articolo.

I massimali fissati di comune accordo dalle istituzioni non sono illegittimi solo perché taluni rimborsi a cui essi si applicano si effettuano in base a percentuali molto inferiori a quelle previste dall' art. 72 dello Statuto. Infatti, lo Statuto e la regolamentazione di copertura, prevedendo la possibilità per l' interessato di chiedere un rimborso speciale quando la parte non rimborsata delle spese sostenute costituisce per lui un onere finanziario notevole, presuppongono, di per sé, che in taluni casi le spese di malattia non sono rimborsate nella misura dell' 80% o dell' 85%.

2. Nell' ambito di un ricorso proposto in forza dell' art. 91 dello Statuto, il Tribunale è competente solo a sindacare la legittimità di un atto che reca pregiudizio al ricorrente e non può, in mancanza di un provvedimento di applicazione particolare, pronunciarsi astrattamente sulla legittimità di una norma di natura generale.

3. Il principio della parità di trattamento impone alle istituzioni comunitarie l' obbligo di agire per porre rimedio ad una situazione di disparità riguardante i beneficiari del regime comune di assicurazione malattia che, in taluni Stati membri, sostengono il costo di spese mediche più elevate.

Tuttavia, le istituzioni non possono essere tenute a procedere ad un aumento immediato dei rimborsi attribuiti ai dipendenti interessati, tanto più che l' equilibrio finanziario del regime deve essere salvaguardato. Per contro, è loro compito consultarsi, con tutta la diligenza necessaria, ai fini di una adeguata revisione della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, la quale garantisca l' osservanza del principio della parità di trattamento.

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