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Document 61990TJ0030

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti - Promozione - Minimo richiesto d' anzianità nel grado - Calcolo - Dies a quo - Nomina in ruolo - Agente temporaneo nominato dipendente di ruolo - Irrilevanza

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    2. Dipendenti - Promozione - Promesse - Violazione delle disposizioni statutarie - Legittimo affidamento - Insussistenza

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    3. Dipendenti - Parità di trattamento - Limiti - Vantaggio attribuito illegittimamente

    Massima

    1. Dall' art. 45 dello Statuto discende che il minimo d' anzianità nel grado che un dipendente deve maturare per potere essere promosso decorre, nel caso della prima promozione dopo l' assunzione, dalla data della nomina in ruolo.

    Nessuna disposizione dello Statuto consente di prendere in considerazione, per quanto attiene a detto minimo di anzianità, il periodo durante il quale un dipendente, prima della sua nomina, ha prestato servizio presso l' istituzione cui appartiene come agente temporaneo, anche se al momento della sua assunzione come agente temporaneo l' interessato aveva i requisiti, in quanto vincitore di un concorso, per essere nominato dipendente di ruolo.

    2. Promesse concernenti la presa in considerazione, ai fini di una promozione, del periodo durante il quale un dipendente ha prestato servizio presso l' istituzione cui appartiene come agente temporaneo, e che non tengano conto delle disposizioni statutarie vigenti, non possono suscitare un legittimo affidamento per l' interessato.

    3. Un dipendente non può, invocando il principio della parità di trattamento, avvalersi di una prassi in contrasto con le disposizioni dello Statuto, in quanto nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri.

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