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Document 61990TJ0024

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Cessazione delle infrazioni ° Potere della Commissione ° Violazione dell' art. 85 del Trattato ° Ingiunzione ad un' impresa di instaurare rapporti contrattuali ° Esclusione

    (Trattato CEE, art. 85, nn. 1 e 2; Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Fissazione di priorità da parte della Commissione ° Obbligo di condurre un' istruttoria e di pronunciarsi mediante decisione sull' esistenza di un' infrazione ° Insussistenza ° Motivazione delle decisioni di archiviazione ° Sindacato giurisdizionale

    (Trattato CEE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)

    3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Presa in considerazione dell' interesse comunitario all' istruzione di una causa ° Criteri di valutazione

    (Trattato CEE, artt. 85 e 86)

    4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Decisione di archiviazione motivata con il fatto che il denunciante può adire il giudice nazionale ° Legittimità ° Presupposto

    Massima

    1. Tra le conseguenze che, sul piano del diritto civile, possono derivare da una violazione del divieto, previsto dall' art. 85, n. 1, del Trattato una sola è sancita espressamente al n. 2 dell' art. 85, vale a dire la nullità dell' accordo. Spetta all' ordinamento nazionale stabilire le altre conseguenze connesse ad una violazione dell' art. 85 del Trattato, quali l' obbligo di risarcimento del danno causato ad un terzo o un eventuale obbligo di contrarre. E' quindi il giudice nazionale che, all' occorrenza e secondo le norme del diritto nazionale, può ingiungere ad un operatore economico di contrarre con un altro.

    Dato che la libertà contrattuale deve restare la regola, non può, in linea di principio, riconoscersi alla Commissione, nell' ambito dei poteri di ingiunzione di cui essa dispone al fine di far cessare le infrazioni all' art. 85, n. 1, il potere di ingiungere ad un' impresa di instaurare rapporti contrattuali, dal momento che, in linea generale, la Commissione dispone di mezzi specifici per imporre ad un' impresa la cessazione di un' infrazione.

    In particolare, una siffatta restrizione alla libertà contrattuale non può ritenersi giustificabile quando esistono svariati mezzi per porre fine ad un' infrazione. Questo è il caso per le violazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato che derivino dall' applicazione di un sistema di distribuzione. Infrazioni di tal genere possono essere infatti eliminate anche mediante l' abbandono o una modificazione del sistema di distribuzione. Pertanto, alla Commissione compete certamente il potere di accertare l' infrazione e di ordinare alle parti interessate di porvi fine, ma non quello di imporre alle parti la propria scelta fra le varie possibilità di condotta tutte conformi al Trattato.

    2. La Commissione, quando le viene presentata una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, non può essere obbligata né a pronunciarsi mediante decisione sull' esistenza dell' asserita infrazione, salvo il caso in cui l' oggetto della denuncia ricada nella sfera della sua competenza esclusiva, come la revoca di un' esenzione concessa in base all' art. 85, né a condurre un' istruttoria. Infatti, dal momento che le è affidato un compito di vigilanza e di controllo vasto e generale nel settore della concorrenza, il fatto che la Commissione assegni gradi di priorità differenti alle questioni che vengono sottoposte al suo esame è conforme agli obblighi impostile dal diritto comunitario.

    Tuttavia, da un lato, le garanzie di carattere procedurale previste all' art. 3 del regolamento n. 17 e all' art. 6 del regolamento n. 99/63 le impongono di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell' ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, dall' altro, ogni decisione di archiviazione di una denuncia deve essere motivata, in modo che il giudice comunitario possa esercitare il sindacato di legittimità.

    3. E' legittimo che la Commissione, al fine di fissare le priorità da attribuire alle varie questioni sottoposte al suo esame, faccia riferimento all' interesse comunitario. Al fine di valutare l' interesse comunitario a procedere all' esame di una questione, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale. Spetta, in particolare, alla Commissione mettere a confronto la rilevanza dell' asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l' esistenza e la portata della misure istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86.

    4. Quando, per motivare l' archiviazione di una denuncia relativa alla violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza presentatale da un' impresa, la Commissione si riferisce al fatto che il denunciante può adire il giudice nazionale, occorre che il giudice comunitario chiamato a sindacare la legittimità dell' archiviazione cotrolli se la portata della tutela che il giudice nazionale può garantire ai diritti attribuiti al denunciante dalle disposizioni del Trattato è stata correttamente valutata dalla Commissione.

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