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Document 61990TJ0008

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Invalidità - Modalità di calcolo delle indennità in caso di aggravamento delle lesioni

    ((Statuto del personale, art. 73, n. 2, lett. c); regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d' infortunio e di malattia professionale, art. 2))

    2. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Prestazioni - Carattere forfettario - Indennità versata in caso di invalidità - Aggravamento delle lesioni - Rivalutazione che tiene conto della svalutazione monetaria - Inammissibilità

    ((Statuto del personale, art. 73, n. 2, lett. b) e c) ))

    Massima

    1. L' indennizzo di cui all' art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto dev' essere calcolato, in caso di aggravamento delle lesioni in data successiva all' infortunio, sulla base degli stipendi mensili corrisposti nei dodici mesi precedenti l' infortunio stesso, e non già sulla base degli stipendi mensili corrisposti nei dodici mesi precedenti la data del consolidamento dell' aggravamento delle lesioni.

    Infatti, l' aggravamento delle lesioni non può essere assimilato a un nuovo infortunio ai sensi dell' art. 2 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità né, di conseguenza, costituire un fatto nuovo generatore di indennizzo. Una diversa interpretazione porterebbe ad instaurare un regime assicurativo diverso, secondoché le lesioni provocate dall' infortunio si siano manifestate immediatamente dopo il verificarsi di quest' ultimo o soltanto in un momento successivo, col conseguente rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti vittime di infortunio ai sensi di detta normativa.

    2. Le prestazioni contemplate dall' art. 73 dello Statuto hanno la natura di prestazioni previdenziali e non già di prestazioni destinate a riparare un danno nell' ambito di un' azione basata sulla responsabilità civile. Di conseguenza, l' indennità prevista dall' art. 73, n. 2, lett. b) e c), dello Statuto non corrisponde a un debito di risarcimento, ma ha il carattere di un' attribuzione patrimoniale forfettaria, determinata in funzione dei postumi permanenti di un infortunio.

    In caso di successivo aggravamento delle lesioni, quest' indennità, in ragione sia del suo carattere forfettario sia della mancanza di disposizioni dello Statuto o della normativa assicurativa che consentano una siffatta rivalutazione, non può essere rivalutata al momento del consolidamento delle lesioni, per tener conto del deprezzamento monetario intervenuto nel frattempo.

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