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Document 61990CO0294
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
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Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese recuperabili ° Nozione ° Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura della Corte, art. 73)
La Corte non è autorizzata, nel contesto dell' art. 74 del regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l' importo entro i cui limiti tali remunerazioni possono essere ripetute nei confronti della parte condannata alle spese. A norma dell' art. 73 del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa e tale termine, come in particolare risulta dall' art. 72 dello stesso regolamento, si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla Corte, escludendo la fase precontenziosa.
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare le circostanze della specie, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell' ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare all' avvocato e degli interessi economici che erano in gioco per le parti.
Poiché la Corte, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa, fino al momento di detta fissazione, non vi è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.