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Document 61990CJ0355

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ambiente ° Conservazione degli uccelli selvatici ° Direttiva 79/409 ° Preservazione, mantenimento e ripristino degli habitat ° Obblighi incombenti agli Stati membri ° Portata

[Direttiva (CEE) del Consiglio 79/409, artt. 3 e 4]

2. Ambiente ° Conservazione degli uccelli selvatici ° Direttiva 79/409 ° Misure speciali di conservazione ° Obblighi incombenti agli Stati membri ° Deroghe ° Necessaria sussistenza di un interesse generale che faccia prevalere la finalità ecologica ° Esclusione delle esigenze economiche e ricreative

[Direttiva (CEE) del Consiglio 79/409, art. 4]

3. Ambiente ° Conservazione degli uccelli selvatici ° Direttiva 79/409 ° Riduzione e modificazione delle zone di protezione speciale ° Potere discrezionale degli Stati membri ° Limiti

[Direttiva (CEE) del Consiglio 79/409, art. 4, nn. 1 e 4]

Massima

1. Gli artt. 3 e 4 della direttiva 79/409, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, obbligano gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat di tali uccelli in quanto tali, dato il loro valore ecologico. Gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù di tali articoli sussistono ancor prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta.

2. Nel porre in atto la direttiva 79/409 gli Stati membri non possono invocare, quando meglio loro aggrada, motivi di deroga tratti dalla presa in considerazione di altri interessi. Quanto, più particolarmente, all' obbligo di adottare misure speciali di conservazione di talune specie, enunciato all' art. 4 della direttiva, detti motivi, per venir accettati, devono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità ecologica contemplata dalla direttiva. In particolare, gli interessi menzionati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e ricreative, non possono entrare in linea di conto, in quanto la detta disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di tutela stabilito dalla direttiva.

3. Per la scelta dei territori più idonei ad essere classificati zone particolarmente protette, in conformità all' art. 4, n. 1, della direttiva 79/409, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, gli Stati membri godono di un certo margine discrezionale, che trova il proprio limite nel fatto che la classificazione di dette zone si opera secondo taluni criteri ornitologici, determinati dalla direttiva, come la presenza di uccelli elencati all' allegato I, da un lato, e la qualificazione di un habitat come zona umida, dall' altro.

Di contro, gli Stati membri non possono disporre della stessa discrezionalità nell' ambito dell' art. 4, n. 4, della direttiva allorché modificano o riducono la superficie di dette zone.

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