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Document 61990CJ0198

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa da applicare - Lavoratore che fruisca del prepensionamento e che si sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui era da ultimo occupato - Inapplicabiità delle disposizioni relative ai lavoratori subordinati - Conseguenze - Applicabilità delle condizioni in materia di residenza stabilite dalla normativa dello Stato membro dell' ultima occupazione per la concessione degli assegni familiari - Conservazione dell' iscrizione obbligatoria ad un ramo del regime previdenziale nazionale dello Stato membro dell' ultima occupazione - Irrilevanza

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 2, lett. a), e 73))

2. Ricorso per inadempimento - Oggetto della controversia - Determinazione nel corso della fase precontenziosa - Successivo ampliamento - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 169)

Massima

1. L' art. 13, n. 2, lett. a), che mira a risolvere conflitti di competenza che possono verificarsi qualora, nel corso di uno stesso periodo, il luogo della residenza e quello dell' occupazione non si trovino nel medesimo Stato membro, non si applica nel caso del lavoratore che, avendo definitivamente cessato ogni attività lavorativa, gode di una pensione anticipata e risiede in uno Stato membro diverso da quello dell' ultima occupazione. Neppure l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 può, pertanto, essere applicato nei suoi confronti, ditalché sono opponibili al detto lavoratore le condizioni in materia di residenza stabilite dalla normativa dello Stato membro dell' ultima occupazione per la concessione degli assegni familiari. Il fatto che egli continui ad essere assicurato obbligatoriamente ad un ramo del regime previdenziale nazionale è, a questo proposito, irrilevante.

2. L' oggetto di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato è stabilito dalla fase precontenziosa prevista dalla stessa disposizione nonché dalle conclusioni del ricorso. Un ampliamento dell' oggetto del ricorso successivamente al parere motivato non può essere ammesso, poiché il parere motivato e il ricorso debbono essere fondati sugli stessi motivi e mezzi.

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