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Document 61990CJ0183

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Mezzi di ricorso - Ricorso in cassazione - Decisioni suscettibili di ricorso - Decisione relativa alla sospensione del procedimento o alla costituzione di una garanzia, adottata dal giudice dinanzi a cui è stata proposta opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione - Esclusione

    (Convenzione del 27 settembre 1968, artt. 37, secondo comma, e 38).

    2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione - Facoltà del giudice adito di sospendere il procedimento - Esercizio - Presa in considerazione dei soli mezzi che non fossero già stati fatti valere o che non fossero già conosciuti nel procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine

    (Convenzione del 27 settembre 1968, artt. 31, 34, terzo comma, e 38, primo comma)

    Massima

    1. L' art. 37, secondo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell' autorizzazione all' esecuzione, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione e non può pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. La soluzione di tale questione non è diversa quando la decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione e la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione figurano in una stessa sentenza.

    2. L' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato in senso stretto, per non pregiudicare l' effetto utile sia dell' art. 31, che consacra il principio secondo cui le decisioni rese in uno Stato contraente ed ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente, anche se non hanno forza di cosa giudicata, sia dell' art. 34, terzo comma, che consacra il divieto per i giudici dello Stato richiesto di riesaminare nel merito la decisione adottata nello Stato di origine.

    Di conseguenza, l' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato nel senso che il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l' opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine.

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