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Document 61990CJ0132

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti - Retribuzione - Imposta - Riduzione per figlio a carico - Presupposti per la concessione - Mantenimento effettivo del figlio da parte del dipendente - Nozione - Figli mantenuti integralmente dall' esercito per il periodo durante il quale effettuano il servizio militare - Esclusione

    (Statuto del personale, allegato VII, art. 2, n. 2; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, n. 4, secondo comma)

    2. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Rapporto con la riduzione fiscale per figlio a carico

    (Statuto del personale, allegato VII, art. 2; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, n. 4, secondo comma)

    Massima

    1. L' obiettivo di ordine sociale cui è finalizzata la riduzione fiscale spettante al dipendente comunitario per un figlio a carico impone che si tenga conto, per la sua applicazione, esclusivamente delle spese giustificate da una necessità attuale e certa, connessa all' esistenza del figlio ed al suo mantenimento effettivo.

    Pur non escludendo che un figlio si possa ritenere effettivamente mantenuto, ai sensi dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto, simultaneamente da più persone o enti diversi e possa quindi essere considerato come simultaneamente a loro carico, la riduzione fiscale per figlio a carico perde tuttavia la sua ragione di esistere quando l' onere di provvedere alle spese di mantenimento del figlio non grava più sul dipendente interessato, ma integralmente su un altro soggetto di diritto.

    Di conseguenza, quando l' esercito provvede integralmente all' effettivo mantenimento dei giovani chiamati a svolgere il servizio militare di leva, questi ultimi non possono, durante il periodo di leva, essere considerati a carico del dipendente interessato né dare diritto alla riduzione fiscale per figlio a carico.

    2. Se è vero che non esiste un parallelismo perfetto tra l' assegno per figlio a carico e la riduzione fiscale concessa per lo stesso motivo, ciò non toglie che, perseguendo il medesimo obiettivo sociale e rispondendo alla medesima esigenza, le disposizioni relative all' assegno per figlio a carico possano essere prese in considerazione per corroborare l' interpretazione di quelle relative alla riduzione fiscale per figlio a carico.

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