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Document 61990CJ0109

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Riscossione di altre imposte nazionali non aventi natura di imposta sulla cifra d' affari - Ammissibilità - Nozione di "imposta sulla cifra d' affari" - Portata - Imposta speciale sugli spettacoli e sugli intrattenimenti - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 33)

Massima

Risulta dall' art. 33 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari che gli Stati membri possono istituire imposte indirette, purché non abbiano natura di imposta sulla cifra d' affari. Per valutare se una data imposta abbia tale natura, si deve in particolare accertare se essa abbia l' effetto di compromettere il funzionamento del sistema comune d' imposta sul valore aggiunto gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo a quello che caratterizza l' imposta sul valore aggiunto.

L' imposta speciale sugli spettacoli e sugli intrattenimenti istituita dal regolamento tributario di un comune, secondo il quale chiunque organizzi abitualmente o occasionalmente, nel territorio del comune, spettacoli o intrattenimenti pubblici per i quali faccia pagare un prezzo d' ingresso è debitore di un' imposta sull' ammontare lordo di tutti i proventi, non ha le caratteristiche di un' imposta sulla cifra d' affari ai sensi del suddetto articolo se risulta che essa:

- applicandosi solo ad una categoria limitata di beni e di servizi, non costituisce un' imposta generale;

- non viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione giacché colpisce annualmente l' insieme degli introiti realizzati dalle imprese ad essa soggette;

- non si basa sul valore aggiunto nella fase di ciascuna operazione, bensì sull' ammontare lordo di tutti gli introiti e, di conseguenza, è impossibile stabilire con precisione quale quota dell' imposta riscossa su ciascuna vendita o prestazione di servizi può considerarsi essere stata ripercossa sul consumatore.

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