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Document 61990CJ0087
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Diritto comunitario - Efficacia diretta - Poteri del giudice nazionale - Valutazione d' ufficio della conformità di una normativa nazionale col diritto comunitario
2. Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Sfera d' applicazione "ratione personae" della direttiva 79/7 - Determinazione indipendentemente dalla sua sfera d' applicazione "ratione materiae"
(Direttiva del Consiglio 79/7, artt. 2 e 3)
3. Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Invocabilità da parte di una persona che non rientra nell' ambito della sua sfera d' applicazione "ratione personae" - Presupposto - Danno connesso all' applicazione al coniuge, avente lui stesso il diritto di invocare la direttiva, di una disposizione discriminatoria
(Direttiva del Consiglio 79/7)
4. Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Mantenimento in vigore degli effetti di una normativa nazionale che esclude le donne coniugate dal beneficio dell' assicurazione per la vecchiaia - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/7)
1. Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti d' ufficio la conformità di una normativa nazionale con le disposizioni puntuali ed incondizionate di una direttiva per la quale è scaduto il termine di attuazione, qualora l' interessato non abbia invocato dinanzi al giudice il beneficio di detta direttiva.
2. La sfera d' applicazione "ratione personae" della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, è fissata dal suo art. 2 e ad una persona che ne è esclusa non può essere estesa per il fatto che questa persona rientra nell' ambito di applicazione di un regime nazionale che, ai sensi dell' art. 3 della direttiva, rientra nella sfera d' applicazione "ratione materiae" di quest' ultima.
3. Un singolo può invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva 79/7 qualora subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria riguardante sua moglie, che non è parte nella causa, purché però la moglie stessa rientri nella sfera d' applicazione della direttiva.
4. La direttiva 79/7 deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di mantenere in vigore, dopo la scadenza del termine fissato per la sua attuazione, gli effetti di una precedente normativa nazionale che in talune circostanze escludeva le donne sposate dal beneficio dell' assicurazione per la vecchiaia.