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Document 61990CJ0061
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formazione dei prezzi - Misure nazionali - Incompatibilità con la normativa comunitaria
2. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Comunicazione alla Commissione - Obbligo - Inosservanza - Ricorso al procedimento ex art. 169 - Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 93, n. 3, e art. 169)
3. Ricorso per inadempimento - Parere motivato - Atto introduttivo - Identità di motivi e mezzi
(Trattato CEE, art. 169)
1. Le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio del mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva e il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti contemplati da dette organizzazioni. In particolare, nei settori disciplinati da un' organizzazione comune dei mercati, specie allorché questa organizzazione è basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune.
2. La Commissione può avvalersi del procedimento di cui all' art. 169 del Trattato qualora intenda far dichiarare dalla Corte l' inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che prescrive agli Stati membri di informare la Commissione dei progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti ai sensi dell' art. 92.
3. Il ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato può basarsi unicamente su motivi e mezzi già enunciati nel parere motivato.