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Document 61990CJ0039

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ravvicinamento delle legislazioni - Smercio degli alimenti composti per animali - Direttiva 79/373/CEE - Introduzione nella normativa nazionale dell' obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati nell' ordine della loro importanza ponderale decrescente - Ammissibilità

((Direttiva del Consiglio 79/373, art. 5, nn. 4, lett. b), e 7))

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati negli alimenti composti per animali nell' ordine della loro importanza ponderale decrescente - Giustificazione - Tutela della salute - Tutela del consumatore - Lealtà nei negozi commerciali

(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Margine di discrezionalità delle istituzioni comunitarie per realizzare un ravvicinamento graduale - Smercio degli alimenti composti per animali - Facoltà attribuita agli Stati membri di esigere l' indicazione degli ingredienti utilizzati nell' ordine della loro importanza ponderale decrescente - Legittimità

(Trattato CEE, art. 100; direttiva del Consiglio 79/373, art. 5, nn. 4 e 7).

Massima

1. L' art. 5, nn. 4, lett. b), e 7, della direttiva 79/373, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, va interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro introduca nella propria normativa l' obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati in tali alimenti nell' ordine della loro importanza ponderale decrescente, anche se tale obbligo non esisteva nel diritto nazionale al momento dell' entrata in vigore della direttiva.

2. L' obbligo, imposto dalla normativa di uno Stato membro, di indicare gli ingredienti utilizzati negli alimenti composti per animali nell' ordine della loro importanza ponderale decrescente, obbligo che ha l' effetto di rendere più difficili le importazioni dei mangimi composti originari di altri Stati membri che non esigono tale dichiarazione e che pertanto rientra nell' ambito del divieto di cui all' art. 30 del Trattato, è giustificato dall' interesse generale della tutela della salute delle persone e degli animali, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, nonché dalle esigenze attinenti alla tutela del consumatore e alla lealtà nei negozi commerciali.

3. Alle istituzioni si deve necessariamente riconoscere, nell' esercizio dei poteri loro attribuiti per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri, un margine di discrezionalità quanto alle fasi dell' armonizzazione, tenuto conto delle specificità della materia oggetto di coordinamento.

Stante il carattere meramente parziale dell' armonizzazione realizzata nel settore degli alimenti composti per animali, non è assolutamente provato che il Consiglio abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale consentendo agli Stati membri, per mezzo dell' art. 5, nn. 4 e 7, della direttiva 79/373, di mantenere in vigore o di istituire l' obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati in tali alimenti nell' ordine della loro importanza ponderale decrescente.

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