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Document 61990CJ0027
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti
(Trattato CEE, art. 190)
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori - Misure destinate a evitare la sovrapproduzione - Fissazione di un limite di garanzia accompagnato da una riduzione dell' importo dell' aiuto in caso di superamento - Applicazione della riduzione a tutti i produttori indipendentemente dalla loro parte di responsabilità nel superamento - Mancanza di discriminazione
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 989/84; regolamenti della Commissione nn. 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87)
1. La motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve essere adattata alla natura dell' atto giuridico di cui trattasi. Non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte. E' sufficiente che i regolamenti contengano le indicazioni che consentono agli interessati di conoscere le ragioni delle norme in essi contenute e alla Corte di esercitare il suo controllo. Gli errori nella motivazione di un regolamento che sono privi di conseguenze dal punto di vista di detti requisiti non incidono sulla validità del regolamento stesso.
2. Nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati che non conosce un sistema di quote nazionali, tutti i produttori comunitari debbono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale e uguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell' ambito delle loro competenze, per far fronte al rischio che si manifesti sul mercato uno squilibrio tra la produzione e la possibilità di smaltimento. Per queste ragioni, le misure, adottate dal Consiglio e dalla Commissione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e consistenti nell' introdurre nel regime di aiuto ai prodotti trasformati a base di pomodori un sistema di limite di garanzia il cui superamento ha comportato riduzioni degli importi pagati, non possono essere considerate discriminatorie, per il motivo che dette misure, essendo applicabili sul mercato comunitario nel suo insieme, avrebbero penalizzato i produttori stabiliti in uno Stato membro in ragione di un aumento della produzione che ad essi non può essere imputato in alcun modo.