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Document 61989TJ0141
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Concorrenza - Intese - Mercato di cui trattasi - Delimitazione - Rete metallica elettrosaldata
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Intese - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Concorrenza che si esplica essenzialmente, per le caratteristiche del prodotto, nelle zone frontaliere degli Stati membri
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza - Intese - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Effetto favorevole di un accordo sul volume degli scambi intracomunitari - Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Partecipazione sotto asserita costrizione - Elemento che non costituisce un'esimente per l'impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
5. Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione - Oggetto anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni tra imprese a scopo anticoncorrenziale - Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - "Gentlemen's agreement" sul comportamento da tenere nel mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Assicurazioni formulate da funzionari privi della necessaria autorizzazione - Insussistenza di un impegno della Commissione
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
9. Concorrenza - Intese - Accordi di esclusiva - Esenzione per categorie - Regolamento n. 67/67 - Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto di esportazione - Esistenza di una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele - Esclusione dall'esenzione
(Regolamento della Commissione n. 67/67, artt. 1 e 3)
10. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Oggetto o effetto anticoncorrenziale - Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri - Criteri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
11. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Accordi tra società capogruppo e controllate prive di effettiva autonomia - Esclusione - Presupposto - Società che detiene un effettivo potere direttivo nei confronti di un'altra società e non una semplice quota minoritaria
(Trattato CEE, art. 85)
12. Concorrenza - Intese - Clausole di esportazione in un contratto di compravendita - Obbligo di rivendere in un paese determinato - Divieto - Presupposti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
13. Concorrenza - Ammende - Pluralità di infrazioni - Imposizione di un'ammenda unica - Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
14. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
15. Concorrenza - Ammende - Importo - Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato membro per violazione del diritto nazionale della concorrenza - Cumulo - Ammissibilità - Obbligo della Commissione di tener conto di una sanzione inflitta dalle autorità nazionali per i medesimi fatti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
16. Concorrenza - Norme comunitarie - Applicazione da parte della Commissione - Autonomia rispetto all'applicazione di norme nazionali analoghe da parte di un organo nazionale
(Trattato CEE, artt. 85 e 86)
1. Il mercato dei diversi tipi di rete saldata (che include rete standard, rete su misura tipo "Lettermatten" o semi-standardizzata, rete su misura tipo "Listenmatten" e rete fabbricata in base ad apposito disegno) costituisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, un mercato unico della rete saldata in quanto, in primo luogo, un ribasso del prezzo della rete standard può rendere sostituibile questo prodotto alle "Listenmatten" e alla rete fabbricata su disegno e può determinare uno spostamento della clientela verso la rete standard e, in secondo luogo, nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata.
2. Il pregiudizio, derivante da intese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, a danno di una parte sostanziale del mercato comune e, pertanto, degli scambi intracomunitari non può escludersi per il fatto che la concorrenza per il prodotto in questione si esplichi essenzialmente nelle varie zone frontaliere degli Stati membri interessati. Al contrario, questo fatto implica necessariamente che il mercato nazionale sia pregiudicato nella zona naturale di vendita e la circostanza che questa zona costituisca solo una parte del territorio geografico di uno Stato membro non esclude che venga pregiudicato il mercato nazionale nel suo insieme.
3. La circostanza che un accordo tra imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato favorisca l'aumento, anche in misura considerevole, del volume degli scambi fra Stati membri non è sufficiente ad escludere che detto accordo possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra tali Stati.
4. Un'impresa che partecipa con altre ad attività anticoncorrenziali aventi ad oggetto la fissazione di prezzi e quote non può far valere a proprio vantaggio la circostanza di esservi stata costretta dagli altri partecipanti. Infatti, anziché prendere parte a tali attività, essa poteva denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. A tale riguardo, la circostanza che un'impresa che partecipa ad un accordo per la ripartizione del mercato non rispetti successivamente i prezzi e le quote convenute non è atta a discolparla.
6. Qualora un'impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi dei loro prodotti e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all'intesa conseguente alle dette riunioni.
7. Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese esista un "gentlemen's agreement" che rappresenta la fedele espressione della comune volontà e determina una restrizione della concorrenza.
8. Nell'ambito di un procedimento amministrativo relativo ad un'intesa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, eventuali assicurazioni fornite da funzionari della Commissione non possono dare l'impressione di un impegno da parte della Commissione qualora i detti funzionari non siano autorizzati ad assumere un siffatto impegno.
9. Lo spirito del regolamento n. 67/67, quale si riflette nel preambolo e nell'art. 3, lett. b), sub 2), dello stesso, consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un'equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva. In tal senso, un contratto di distribuzione esclusiva che non implichi, di per sé, alcun divieto di esportazione non può fruire dell'esenzione per categoria in forza del regolamento n. 67/67, qualora le imprese interessate partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele.
10. Per stabilire se si possa addebitare ad un'impresa una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le sole questioni pertinenti sono se essa abbia partecipato assieme ad altre imprese ad un accordo che aveva lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza e se questo accordo fosse atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri. E'irrilevante stabilire se la partecipazione individuale dell'impresa considerata potesse, malgrado le piccole dimensioni di quest'ultima, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio fra Stati membri.
D'altronde la norma citata non esige che le constatate restrizioni della concorrenza abbiano in effetti pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che l'accordo era atto a produrre questo effetto.
11. Benché l'art. 85 del Trattato non si applichi agli accordi e alle pratiche concordate che sono opera di imprese che appartengono allo stesso gruppo in quanto capogruppo e controllata e che costituiscono un'unità economica nell'ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d'azione sul mercato, non si è in presenza di una tale fattispecie quando un'impresa esercita su un'altra impresa soltanto il controllo corrispondente alla quota del capitale sociale da essa detenuta, che è ben lungi dalla maggioranza.
12. Le clausole d'esportazione contenute in un contratto di compravendita e che obbligano il rivenditore ad esportare la merce in un determinato paese costituiscono un'infrazione all'art. 85 del Trattato qualora abbiano essenzialmente lo scopo d'impedire la riesportazione della merce nel paese di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere in tal modo il gioco della concorrenza nell'ambito di questo.
13. La Commissione può, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17, imporre un'unica ammenda per diverse infrazioni, tanto più quando le diverse infrazioni si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti su vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e quote e nello scambio di informazioni e a tali infrazioni abbiano partecipato quasi sempre le stesse imprese.
Inoltre, l'imposizione di un'unica ammenda non priva l'impresa della possibilità di verificare se la Commissione abbia correttamente valutato la gravità e la durata delle infrazioni, né il giudice comunitario della possibilità di esercitare il proprio controllo di legittimità purché la decisione impugnata, considerata nel suo complesso, fornisca all'impresa le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le vengono addebitate e delle specifiche circostanze del suo comportamento.
14. Perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch'essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.
15. Benché il particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri in materia di intese renda possibile il cumulo delle sanzioni, a seguito di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, un'esigenza generale di equità implica che, nel commisurare l'ammenda ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17, la Commissione deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all'impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario.
16. Le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del Trattato non possono in alcun caso limitare l'autonomia di cui la Commissione dispone nell'applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale