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Document 61989TJ0132
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso una decisione di una commissione giudicatrice di un concorso - Mezzi attinenti all' irregolarità del bando di concorso non impugnato in tempo utile - Irricevibilità - Limiti - Irregolarità evidenziatasi all' atto dello svolgimento del concorso
( Statuto del personale, art . 91 )
2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Condizioni di ammissibilità e modalità - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Modalità e contenuto delle prove - Potere discrezionale della commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, allegato III )
3 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Ricorso a membri aggregati - Ammissibilità - Presupposti
( Statuto del personale, allegato III, art . 2, secondo comma )
4 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli e per esami - Parità di trattamento dei candidati in un concorso generale - Traduzione di taluni elaborati prima della correzione - Date e contenuti differenti delle prove orali - Discriminazione - Insussistenza
1 . A sostegno del ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo al concorso il dipendente non può dedurre mezzi relativi all' asserita irritualità del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato i punti di detto bando che ritiene gli rechino pregiudizio .
Tale principio non può tuttavia applicarsi nel caso in cui il dipendente faccia valere irregolarità la cui origine possa essere ricondotta al testo del bando di concorso, ma che si siano verificate durante lo svolgimento del concorso stesso .
2 . La funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura . L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d' idoneità ai posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell' interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso . Anche la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità ed il preciso contenuto delle prove del concorso .
Il Tribunale può sindacare le modalità dello svolgimento di un esame solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l' imparzialità della scelta effettuata fra di essi . Del pari non spetta al Tribunale sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d' esame, a meno che questa non esca dall' ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estranea agli scopi dell' esame o del concorso .
3 . La commissione giudicatrice può far ricorso all' assistenza di membri aggregati in tutti i casi in cui tale ausilio sia ritenuto necessario . La regolarità delle operazioni è salva purché i metodi di correzione non varino secondo i candidati e la commissione giudicatrice si riservi il potere di valutazione finale .
4 . Un concorso generale aperto a candidati di tutti gli Stati membri non può svolgersi nel rispetto del principio di parità di trattamento senza che i membri della commissione giudicatrice ed i membri aggregati che non conoscano la lingua di taluni candidati dispongano di una traduzione dei relativi elaborati . Il semplice fatto che taluni elaborati vengano tradotti prima di essere corretti non implica di per sé una discriminazione fra i candidati .
Peraltro, se il principio di uguaglianza impone che le prove scritte si svolgano nello stesso giorno per tutti i candidati, tale condizione non può essere imposta con riferimento alle prove orali che, per loro stessa natura, non possono aver luogo nello stesso momento per tutti i candidati e che, d' altronde, non hanno necessariamente lo stesso contenuto .