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Document 61989TJ0120

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per risarcimento danni - CECA - Danno subito a causa di decisioni - Ricevibilità - Presupposti - Previo annullamento - Limiti

(Trattato CECA, art. 34)

2. Ricorso per risarcimento danni - CECA - Danno subito a causa di decisioni annullate - Domanda di risarcimento pecuniario - Ricevibilità - Presupposti - Previa constatazione di un illecito della Comunità che abbia provocato un danno diretto e particolare - Osservanza di un termine ragionevole che consenta alla Commissione di adottare i provvedimenti riparatori

(Trattato CECA, art. 34)

3. Responsabilità extracontrattuale - CECA - Atto normativo - Responsabilità della Comunità - Presupposti

(Trattato CECA, art. 34; Trattato CEE, art. 215, secondo comma)

4. Responsabilità extracontrattuale - CECA - Atto normativo - Regime delle quote di produzione e di consegna dell' acciaio - Fissazione delle quote di un' impresa - Fissazione risultante da una valutazione erronea della nozione di circostanze eccezionali e della natura degli aiuti riscossi - Grave e manifesto misconoscimento dei limiti posti all' esercizio del potere discrezionale - Sorgere della responsabilità

(Trattato CECA, art. 34)

5. Responsabilità extracontrattuale - CECA - Atto normativo - Regime delle quote di produzione e di consegna dell' acciaio - Mantenimento ad opera della Commissione di un rapporto inadeguato fra quote di produzione e quote di consegna in ragione di una valutazione erronea della portata delle sue competenze - Misconoscimento grave e manifesto dei limiti posti all' esercizio del potere discrezionale - Sorgere della responsabilità

(Trattato CECA, art. 34)

6. Responsabilità extracontrattuale - CECA - Atto normativo - Presupposti - Danno diretto e particolare - Impresa che non ha ottenuto, nell' ambito del regime delle quote di produzione e di consegna dell' acciaio, le quote corrispondenti alla sua situazione

(Trattato CECA, art. 34)

Massima

1. In forza dell' art. 34 del Trattato CECA, la Commissione è tenuta, qualora una sentenza annulli una decisione il cui effetto era limitato ad un periodo di tempo ben definito, da un lato, ad adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione della sentenza, non solo per quanto riguarda l' atto annullato, ma altresì per quanto riguarda gli atti espliciti o impliciti che hanno in sostanza lo stesso contenuto dell' atto annullato adottati tra la data di effetto dell' atto annullato e la sentenza di annullamento, e, dall' altro, ad adottare, nei confronti degli atti individuali, i provvedimenti che comporta l' annullamento dell' atto di portata generale di cui essi costituivano misure di applicazione. Di conseguenza non si può ritenere irricevibile, con riferimento ai requisiti posti dal citato art. 34, per mancanza di previo annullamento da parte della Corte, il ricorso inteso ad ottenere, nell' ambito di un' azione di risarcimento, la declaratoria del carattere illecito di questi atti posteriori o di applicazione ed a far constatare il danno che ne è risultato.

2. Il ricorso per danni proposto da un' impresa, in conformità all' art. 34, secondo comma, del Trattato CECA, a seguito di una sentenza d' annullamento, è ricevibile solo se, da un lato, i giudici comunitari hanno previamente accertato che l' atto annullato è viziato da un illecito atto a far sorgere la responsabilità della Comunità e se, dall' altro, la Commissione ha disposto, dopo questo accertamento, di un termine ragionevole per adottare i provvedimenti atti ad assicurare un equo risarcimento del danno e per concedere, per quanto necessario, un giusto indennizzo.

3. Da quanto dispone l' art. 34 del Trattato CECA risulta che l' annullamento di un atto normativo della Commissione non è sufficiente per far sorgere la responsabilità della Comunità. In considerazione della necessità, nell' ambito di un ordinamento giuridico unico, benché istituito da tre Trattati diversi, di assicurare il meglio possibile l' uniforme applicazione del diritto comunitario nonché la coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dai diversi Trattati, sembra adeguato, di fronte all' illegittimità di un atto normativo, interpretare la nozione di illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità, ai sensi dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE.

4. Vista la giurisprudenza della Corte, la Commissione non poteva ignorare, adottando, dal 1985, nell' ambito del regime delle quote di produzione e di consegna dell' acciaio, le decisioni con cui si rifiutava di adeguare le quote di consegna per certe imprese e per certi prodotti, che non era autorizzata a tener conto, per accertare l' esistenza di difficoltà eccezionali, della situazione delle altre categorie di prodotti e, pertanto, che essa non poteva legittimamente basare la sua decisione di diniego sul fatto che l' impresa realizzava complessivamente dei profitti. Inoltre, la gravità dell' errore commesso dalla convenuta è anche accentuata dal fatto che essa ha mutato atteggiamento, senza apparente motivo, rispetto alla prassi seguita in precedenza ed ha concesso in più casi quote supplementari ad imprese che realizzavano profitti, violando così in modo manifesto il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici.

Non potendo inoltre ignorare, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, che l' effetto che un aiuto può esercitare sul conto profitti e perdite di un' impresa non può essere considerato come un criterio valido per individuare gli aiuti destinati a coprire le perdite di gestione, la Commissione, nel considerare come tali gli aiuti concessi a determinate imprese e nel negare loro, di conseguenza, qualsiasi adeguamento delle rispettive quote, ha commesso, nell' interpretazione della nozione di perdite di gestione, un errore che deve essere qualificato ingiustificabile. Ne risulta che la Commissione ha misconosciuto, in modo manifesto e grave, i limiti che essa deve osservare esercitando il suo potere discrezionale nell' ambito dell' attuazione del regime delle quote di produzione e che, di conseguenza, ha commesso un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA.

5. Non avendo proceduto, nell' ambito del regime delle quote di produzione e di consegna dell' acciaio, alla modifica del rapporto sfavorevole tra le quote di consegna e le quote di produzione di numerose imprese, modifica che essa stessa riteneva necessaria al fine di stabilire le quote su una base equa, motivando che il Consiglio non aveva dato il suo assenso, benché dalla giurisprudenza della Corte risultasse chiaramente che l' assenso del Consiglio era richiesto solo per l' istituzione del regime delle quote di produzione, la Commissione ha misconosciuto in modo manifesto e grave i limiti che essa deve osservare esercitando il suo potere discrezionale nell' ambito dell' attuazione del regime delle quote di produzione, il che costituisce da parte sua un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità, ai sensi dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA.

6. L' impresa che, nell' ambito del sistema delle quote di produzione e di consegna dell' acciaio, a causa del diniego, al tempo stesso illegittimo ed illecito, della Commissione di concederle modifiche alle sue quote di consegna, sia stata costretta a smerciare una parte importante della sua produzione sul mercato dei paesi terzi, a condizioni non redditizie, ha subito un danno diretto ai sensi dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA. Tale danno è ugualmente particolare, ai sensi della predetta disposizione, in quanto è pacifico che l' impresa di cui trattasi fa parte del numero ristretto e nettamente delimitato di imprese, vittime di una violazione ingiustificata del principio della parità di trattamento fra operatori economici, che hanno subito un danno ampiamente superiore ai limiti dei rischi economici propri delle attività del settore interessato.

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